Giudice Sportivo Serie A, Cremonese stangata: 4 giornate a Grassi, 2 a Djuric. Le decisioni
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito alla 38^ (ed ultima) giornata di Serie A. Sotto la lente d'ingrandimento la partita Cremonese-Como e il finale incandescente: in questo senso, per i grigiorossi, sono state inflitte 4 giornate di squalifica ad Alberto Grassi ("per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente"), due giornate di squalifica a Milan Djuric (per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose), una giornata di squalifica per David Okereke ("per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara").
Inoltre, una giornata di squalifica per Jamie Vardy ("per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, era già diffidato"), ammonizione e ammenda di 1500 euro con diffida per Mattia Bianchetti, mentre la stessa Cremonese è stata multata di 8mila euro ("per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco") più altri 5mila euro "per avere, suoi sostenitori nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo:
SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
GRASSI Alberto (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
KABASELE Christian (Udinese): per avere, al 19° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un calcio ad una gamba. senza conseguenze.
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DJURIC Milan (Cremonese): per essere, al 28° del secondo tempo, quale calciatore in panchina, entrato sul terreno di giuoco rivolgendo ad un Assistente espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
OKEREKE Chidozie David (Cremonese): per avere, al 28° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento gravemente irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
VALENTINI Nicolas (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BRITSCHGI Sascha (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MKHITARYAN Henrikh (Inter): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
RAMADANI Ylber (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
VARDY Jamie Richard (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BIANCHETTI Matteo (Cremonese): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
MAIGNAN Mike Peterson (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
Le ammende alle società
- Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco, sette petardi e numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva reiterata; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato oggetti di varia natura sia sul terreno sia nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere, suoi sostenitori nel corso del secondo tempo, intonato ripetutamente cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara.
- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio del secondo tempo.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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