Giudice Sportivo: 17 mila euro di multa per il Venezia, 15 mila per lo Spezia
Davide Marchiol
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie B. Pesanti multe per Venezia e Spezia dopo i fumogeni e i petardi lanciati durante il match. Di seguito il comunicato.
Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’11 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
SERIE BKT
Gare del 10 maggio 2024 - Diciannovesima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
SOCIETA'
Ammenda di € 17.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni costringendo l'Arbitro, al 10° del primo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara, ed alcuni petardi uno dei quali feriva leggermente il Responsabile dell'Ordine Pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni costringendo l'Arbitro, al 15° del secondo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, durante il minuto di silenzio, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e due petardi uno dei quali feriva leggermente una persona posizionata a bordo campo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi ad alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni ed alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco cinque fumogeni causando, in un'occasione, la momentanea interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


