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Scambi e plusvalenze sospette, cosa rischiano i club? Ecco cosa dice la Giustizia SportivaTUTTO mercato WEB
giovedì 28 ottobre 2021, 11:59Serie A
di Raimondo De Magistris

Scambi e plusvalenze sospette, cosa rischiano i club? Ecco cosa dice la Giustizia Sportiva

Cosa potrebbero rischiare le società coinvolte? E' la domanda che tifosi e appassionati si fanno, all'indomani di quanto emerso 24 ore fa a mezzo stampa.
La Procura FIGC ha ufficialmente aperto una inchiesta nella serata di ieri e dovrà accertare la regolarità dei bilanci dei club coinvolti su cui hanno avuto effetto quei 62 trasferimenti.

Il dossier della COVISOC sul tavolo della Procura da 19 ottobre è arrivato su allert della CONSOB, e senza ulteriori prove - come detto ieri ai nostri taccuini dall'avvocato Rombolà - sarà difficile che possa emergere un nuovo caso Chievo, ad oggi l'unico club punito con una penalizzazione in classifica per questo tipo di reato. "Al momento, le differenze sono importanti - ha detto Rombolà -. Perché il caso Cesena-Chievo, che nel 2018 aveva portato alla penalizzazione di tre punti per i clivensi, era stato preceduto da un’intensa attività investigativa da parte della Procura della Repubblica, supportata da intercettazioni telefoniche di un certo spessore probatorio. Nel caso che ci occupa, non risulta ci sia nulla del genere. All’epoca, ricordo che la richiesta della Procura federale era stata di ben 15 punti di penalizzazione per il Chievo (poi venne comminata una penalizzazione dal Giudice di 3 punti), mentre invece il Cesena non era più punibile, poiché fallito al tempo dello svolgimento del processo sportivo".

Ma se la Procura dovesse accertare l'illecito e poi la Giustizia sportiva dovesse confermarlo, cosa rischierebbero i club coinvolti? La domanda, sottolinea anche oggi la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe portare all'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, che recita così:

Art. 31 – Violazioni in materia gestionale ed economica.

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).


Articolo 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;

h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;

i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;

l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento. 2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.