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Milan, nuova multa dal giudice sportivo per i ritardi. Ma finora è il Lecce la più sanzionataTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 18:35Serie A
di Ivan Cardia

Milan, nuova multa dal giudice sportivo per i ritardi. Ma finora è il Lecce la più sanzionata

Nuova multa nei confronti del Milan per il ritardo nell’ingresso in campo. Il club rossonero è stato infatti sanzionato dal Giudice Sportivo della Serie A con una ammenda di € 20.000,00, “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata”. Non è la prima volta che i rossoneri ricevono una multa di questo tipo: il totale - solo per i ritardi - sale a 85.000 euro, che salgono a 91.500. Non è comunque la cifra più alta, dato che il Lecce, in questo caso soprattutto a causa del lancio di petardi e fumogeni, supera il Milan a quota 105.000 euro di multe complessive in stagione. Anche nell’ultima giornata, del resto, i salentini sono stati sanzionati: di seguito tutti gli altri provvedimenti economici (escluso il Milan citato in apertura), all’esito delle gare dell’ultimo turno di campionato.   Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva.   Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.   Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara ed al 2° del primo tempo, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.   Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS   Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.