Serie B, mano pesante del Giudice Sportivo per Vignali e Nasti. In 4 fermati per un turno

Dopo la finale di ritorno dei play off di Serie B il Giudice Sportivo ha usato la mano pesante nei confronti di Luca Vignali dello Spezia e Marco Nasti della Cremonese. Il primo è stato fermato per cinque giornate, e 5mila euro di multa, “per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria causando una piccola fuoriuscita di sangue”, mentre il secondo dovrà scontare tre giornate di stop “per avere, al 54° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una gomitata al ventre un calciatore della squadra avversaria”.
Fermati invece per un turno Francesco Pio Esposito dello Spezia, Tommaso Barbieri, Mattia Valoti e Franco Vazquez della Cremonese. Tutti sconteranno la relativa squalifica nella prossima stagione.
Per quanto riguarda le multe ai due club il Giudice Sportivo, “premesso che in occasione della gara disputata nel corso della finale di ritorno play-off sostenitori delle Società Cremonese e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni, due dei quali causavano, al 36° del secondo tempo, l'interruzione della gara per circa un minuto, e alcune bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
