Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendari
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliariempolifiorentinafrosinonegenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliromasalernitanasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenalatinalivornonocerinapalermoparmaperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriaternanaturrisvenezia
Altri canali serie bserie cchampions leaguefantacalcionazionalipodcaststatistichestazione di sosta
tmw / serie c / Altre news
Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Vecchi e TabbianiTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
martedì 26 ottobre 2021, 17:10Altre news
di Marco Pieracci
per Tuttoc.com

Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Vecchi e Tabbiani

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 25 e del 26 ottobre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 4.000,00 LUCCHESE per avere i suoi raccattapalle, dal 75° minuto in poi e per 4 o 5 volte, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 4.000,00 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante tutta la durata della gara e in particolar modo nel corso del 2° tempo, ritardato la ripresa del gioco restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria e tenendo un comportamento ostruzionistico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 3.000,00 FOGGIA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 49° del 2°tempo, all’interno del recinto di gioco un cilindro di cartone rigido di circa 10 cm che cadeva molto vicino ad uno steward posizionato a bordo campo, senza tuttavia causare danni a persone o a cose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non sono stati provocati danni a persone o cose (r. proc. fed).

€ 2.000,00 AVELLINO per avere i suoi sostenitori intonato: 1. al 36' e al 44' del 2° tempo e ripetutamente, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario; 2. al 24' del 1° tempo un coro oltraggioso contro i tifosi avversari comportante anche offesa per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.c.c., r.proc. fed.).

€ 1.000,00 ANCONA MATELICA per avere i suoi sostenitori intonato, all'81° minuto e ripetutamente, cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 NOVEMBRE 2021

MARIANI FABIO (RENATE) 90/208 per avere, al 48° del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina, effettuava gesti plateali e pronunciava parole irriguardose al suo indirizzo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 NOVEMBRE 2021

VILLANI FELICIANO (CATANZARO) per avere, al termine della gara nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell’arbitro pronunciando al suo indirizzo ripetutamente epiteti gravemente offensivi e rientrando negli spogliatoi con atteggiamento spavaldo e irriguardoso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si avvicinava allo stesso per protestare gesticolando ed urlando contro il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

VECCHI STEFANO (FERALPISALO’) per avere, al 38' del 2° tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a seguito di una decisione tecnica di questi, in segno di protesta alzava le braccia e urlava frasi di contestazione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 AMMENDA

BARBERIO VITO (AVELLINO) per aver preso posto sulla panchina aggiuntiva per tutta la durata del primo tempo senza essere inserito in distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).

AMMENDA € 1.000 GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE) per avere tenuto, al rientro delle squadre in campo, una condotta non corretta fumando una sigaretta nell'area spogliatoi e nel tunnel che conduce al campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva dei fatti (r.proc. fed, r.c.c.).