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Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Marchesi. In cinque fermati per una giornataTUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:34Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, il Giudice Sportivo: due turni a Marchesi. In cinque fermati per una giornata

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali del primo turno di campionato, ha squalificato per due giornate il calciatore del Livorno Federico Marchesi “per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza particolare violenza e che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo”. Un turno di stop invece per Salvatoredario La Vardera (Giugliano), Alessandro Salvi (Cittadella), Carmelo Limonelli (Siracusa), Alberto Lunghi (Torres) e Michael De Marchi (Virtus Verona) Queste invece le ammende inflitte alle società: AMMENDA € 1.300,00 ASCOLI A) per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato al 7° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e sub B), misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 500 per le condotte sub A) e B), e di € 800 per la condotta sub C)], in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub C), rilevato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 1.000,00 CATANIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 42° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte (per la durata complessiva di un minuto), che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo 5/7 gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte (per la durata complessiva di un minuto); B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – anello superiore Settore Centrale - esposto, per tutta la durata dell’incontro, uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 900,00 LIVORNO A) per avere alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 6° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, e, al 5° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che, con riferimento alla condotta sub B), non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.). AMMENDA € 800,00 PIANESE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti circa, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.). RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, cinque bottigliette di plastica e quattordici bicchieri di plastica contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.). AMMENDA € 600,00 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 5/8 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). PRO PATRIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti circa, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la gara, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 5° minuto del primo tempo e al 7° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.). AMMENDA € 500,00 AREZZO A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 21° al 23° minuto del secondo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, il secondo dei quali ripetuto più volte; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, dal 27° al 29° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 4 metri per 2, non autorizzato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 400,00 UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 41° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 300,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra ospite rientrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, una bottiglietta di plastica vuota nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 200,00 CAMPOBASSO per avere, al termine della gara, un soggetto non identificato ma riconducibile alla società, posto in essere un comportamento non corretto in quanto sferrava un violento calcio ad un tavolo a muro scardinandolo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).