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Coppa Italia Serie C, il giudice sportivo: un turno di stop per cinque calciatoriTUTTO mercato WEB
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venerdì 1 dicembre 2023, 19:10Serie C
di Tommaso Maschio

Coppa Italia Serie C, il giudice sportivo: un turno di stop per cinque calciatori

Il Giudice Sportivo di Serie C in base alle risultanze arbitrali delle gare di Coppa Italia ha squalificato per una giornata Gabriele Mulazzi della Juventus NG (multato anche di 500 euro), Stefano Reali della Virtus Entella, Alessandro Dalmazzi del Lumezzane, Giuseppe De Luca del Catania e Alberto Gerbo della Juve Stabia.

Per quanto riguarda le società invece queste le multe:

AMMENDA € 1.000,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, sette fumogeni verso il Settore Tribuna Adriatica dove erano posizionati i tifosi avversari, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la pericolosità del lancio di materiale pirotecnico verso un settore occupato da altri sostenitori), rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).


AMMENDA € 400,00 CATANIA per avere la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, al 66° minuto della gara e per circa venti secondi, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00 TRIESTINA A) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 21° e 22° minuto del primo tempo per due volte e al 34° minuto del secondo tempo per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 30° minuto della gara, un bicchiere di plastica contenente liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).