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Serie C, il Giudice Sportivo: Parker fermato per due turni. Stop anche per altri 16
Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per due giornate il calciatore della Pergolettese Sean Parker “per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del malleolo, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo il malleolo dell’avversario con i tacchetti”.
Fermati invece per un turno Eduard Dutu (Latina), Filippo Lorenzini (Novara), Matteo Bachini (Potenza), Marco Andrea Tremolada (Pergolettese), Vito Leonetti (Campobasso), Gaetano Logoluso (Casarano), Gaetano Quaini (Catania), Felice D’Amico (Foggia), Roberto De Rosa e Roberto Zammarini (Giugliano), Stefano Esempio e Salvatore Santoro (Guidonia Montecelio), Zaccaria Hamlili (Livorno), Moussa Toure (Sambenedettese), Michale Fabbro (Virtus Verona) e Mirco Ceccacci (Vis Pesaro). Fermato per un turno anche il tecnico del Forlì Alessandro Miramari.
Per quanto riguarda invece le società questo è quanto si legge sul comunicato:
GARA RIMINI – ASCOLI DEL 15 NOVEMBRE 2025 Il Giudice Sportivo, letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue. Nel referto si riporta, tra l'altro, che, al 42° minuto del secondo tempo, un gruppo di circa 20 tifosi della Società Rimini, presenti del Settore Distinti Scoperti, rivolgevano epiteti razzistici a due calciatori avversari di colore, costringendo l’Arbitro ad interrompere la gara. Tali insulti proseguivano per circa un minuto dall’interruzione e, in particolare, consistevano nei versi e nelle frasi “Buubuubuuu e Babbuino, scimmia di merda” ai due calciatori avversari. Successivamente, avvisati i capitani delle squadre e in accordo con il Responsabile dell’Ordine pubblico veniva effettuato l’annuncio antirazzismo da parte dello speaker e gli episodi cessavano. Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Distinti Scoperti era di circa 154 e circa 20 di essi si sono resi responsabili della predetta condotta. Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati e delle frasi proferite è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale. Inoltre, sulla base delle risultanze riportate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori del coro come sopra specificato, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S. Tale requisito va, nella specie contestualizzato alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte, e dalla circostanza che in conseguenza di essa l’Arbitro ha interrotto la gara. Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente dall’Arbitro e dai due destinatari degli insulti, nonostante fossero il primo impegnato nella direzione arbitrale e i secondi nella disputa della gara. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S. P.Q.M. in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società RIMINI con: A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Distinti Scoperti, privo di spettatori; B) il pagamento di una ammenda di Euro 2000,00. Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.500,00
LIVORNO A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 2° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso ripetuto per otto volte; 2. al 33° e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, nel proprio Settore un petardo, senza conseguenze; 2. nell’aver lanciato, durante la gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati di cui alla condotta sub B) e rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
TERNANA A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% circa), posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 46° minuto del primo tempo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuti per circa 30 secondi; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara: 1. un petardo e due fumogeni, nel recinto di gioco, che provocavano due buchi sul telone in plastica che copriva i pannelli LED posti dietro la porta; 2. due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti 35/177 (ivi compreso la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub B), e rilevato che, con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del telone, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 600,00
PIANESE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti e trenta secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. c.c., recidiva).
AMMENDA € 400,00
TEAM ALTAMURA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 95° minuto della gara, una bottiglietta di plastica e un contenitore di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 200,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per circa 30 secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, dal 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (80% circa), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
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