Serie C, il Giudice Sportivo multa dieci società: 1300 euro all'Audace Cerignola
Sono dieci le società di Serie C multate dal Giudice Sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. La sanzione più pesante arriva per l’Audace Cerignola, mentre quella più lieve è stata inflitta alla Triestina. Di seguito le varie ammende nel dettaglio:
AMMENDA € 1.300,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistititi nell’aver lanciato, durante la gara, cinque petardi e tre fumogeni sul terreno di gioco e tre fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto sintetico e di un cartellone pubblicitario e costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per un minuto circa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi comprese la sospensione della gara e la pericolosità dei lanci operati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento del manto sintetico e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
GIANA ERMINIO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Settore Ospiti, intonato, al 51° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta) e considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
POTENZA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, durante quasi tutta la durata della gara, numerose frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2 e di tutta la Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, due fumogeni nel recinto di gioco, provocando la bruciatura del manto erboso. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 400,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dieci bottigliette di plastica vuote, nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (70% circa), posizionati nel Settore Distinti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato due seggiolini posti nel Settore loro riservato. 46/240 Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell'acqua a temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 45%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 19° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)
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