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Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-TrapaniTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 18:18Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-Trapani

Il Giudice di Serie C, in base alle risultanze arbitrali di Giugliano-Trapani e Siracusa-Catania, ha comunicato le proprie decisioni in vista del recupero Catania-Trapani che si giocherà il 18 febbraio. L’unico squalificato fra i giocatori è Luigi Forciniti del Giugliano, mentre fra i tecnici è stato fermato per un turno l’allenatore del Siracusa Marco Turati “per avere, al 97° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ivi comprese le scuse porte alla squadra arbitrale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S”. Per quanto invece riguarda le società è stata multato il Giugliano di 3000 euro “A) per avere, i suoi sostenitori (50% dei 348 presenti) posizionati nel Settore 66/350 Tribuna Laterale Sestile, intonato, al 2°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un accendino e cinque bottigliette semipiene nel recinto di gioco, una delle quali attingeva al fianco sinistro il Collaboratore della Procura Federale provocandogli un dolore acuto. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bottiglietta che ha attinto il Collaboratore della Procura Federale e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”.