Serie C, Giudice Sportivo: nove club multati, mille euro di ammenda al Lecco
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 5, 6 e 7 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alle società:
AMMENDA € 1.000,00
LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semivuota all’indirizzo di un calciatore avversario espulso mentre questi si avviava verso gli spogliatoi ed era giunto in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; bottiglietta che terminava sul terreno di gioco a circa un metro di distanza dall’Arbitro senza provocare conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa la pericolosità intrinseca del gesto, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 700,00
ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 400,00
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato quattro seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver, durante la gara, fatto esplodere, nel proprio Settore, nove petardi, senza conseguenze.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 6256 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato sei seggiolini posti nel Settore loro riservato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:
1. dal 32° al 36° minuto del primo tempo, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro;
2. dal 76° all’80° minuto della gara, tre striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 5 X 1 metro, 7 X 1 metro e 10 X 1 metro.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato la rete di recinzione strappandola.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25, comma 3, e 26 C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
PRO PATRIA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 65 presenti), posizionati nel Settore Popolari Scoperti, intonato, al 10° e al 26° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed.).b
Altre notizie
Ultime dai canali
Primo piano






