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Serie C, il Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Curcio e gli allenatori Bocchetti e TedescoTUTTO mercato WEB
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Oggi alle 17:24Serie C
di Tommaso Maschio

Serie C, il Giudice Sportivo: due turni di squalifica per Curcio e gli allenatori Bocchetti e Tedesco

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali della trentatreesima giornata, ha squalificato per due giornate Alessio Curcio del Team Altamura per “per aver, al 20° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzando la gamba, lo colpiva al volto con i tacchetti, rendendo necessario l’intervento dello staff medico e la sostituzione. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi comprese le scuse porte nell’immediatezza, considerati il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, la pericolosità della condotta posta in essere e la impossibilità di proseguire la gara da parte del calciatore attinto dal colpo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S”. Fermati invece per una giornata Emmanuele Salines (Campobasso), Ivan Kontek (Casertana), Antonio Matera (Sorrento), Paolo Chirichetti (Alcione Milano), Nabian Bucancil (Pontedera), Manuel De Paola (Vis Pesaro), Davide Diaw (Cittadella), Vincenzo Garofalo (Foggia), Alessandro Albertini (Giana Erminio), Issiaka Kamate (Inter U23), Nicola Anelli (Renate), Tommaso Silvestri (Triestina). Per quanto riguarda gli allenatori invece due giornate di squalifica per Salvatore Bocchetti dell'Atalanta U23 per “avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 in quanto: A) al 49° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, con il braccio proteso in avanti, proferiva parole irrispettose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 2 per contestarne l’operato; B) proseguendo nelle proteste, proferiva una frase blasfema; C) infine, in segno di protesta, calciava un pallone con forza dietro le panchine. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 36, comma 1, lett. a) e 37 83/440 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n. 1)” e Giovanni Tedesco del Perugia per “avere, al 41° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall’area tecnica e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.”. Per quanto riguarda le società invece il Giudice Sportivo ha deciso le seguenti sanzioni: AMMENDA € 1.200,00 GIUGLIANO A) per avere, la totalità dei suoi sostenitori (100% dei 90 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, all’80° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario ripetuto per dieci volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, posizionato nel Settore Curva Nord Ospiti, consistiti, nell’aver indirizzato, all’84° minuto della gara, uno sputo all’indirizzo di un giocatore avversario mentre si apprestava ad effettuare un calcio d’angolo, senza attingerlo; C) per avere, circa 10 sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, nella medesima circostanza di cui al punto B), proferito numerose espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti del predetto giocatore avversario. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare la riprovevolezza della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 1.000,00 CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori (il 90% dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Locali, intonato: 1. al 31° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; 2. al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, esposto, per tutta la durata della gara, due striscioni non autorizzati delle dimensioni complessive di circa 30/35 metri; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Locali, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 67° minuto della gara, cinque petardi al di fuori del proprio Settore e precisamente nella parte retrostante tra la Curva e il muro perimetrale dell’impianto sportivo, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub C) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 500,00 FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni dei suoi tesserati (occupanti la panchina), consistiti, a seguito di una decisione arbitrale non condivisa, nell’aver colpito con un pugno la copertura in plexiglass della panchina da essi occupata, danneggiandola. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). FORLÌ per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da uno dei suoi tesserati, consistiti nell’aver dato un calcio al seggiolino della panchina ospite danneggiandolo in più parti e rendendolo inutilizzabile. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). AMMENDA € 300,00 NOVARA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% circa dei 391 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Rettilineo (sottostante la Tribuna Centrale), intonato, al 6° minuto del secondo tempo, in occasione di una revisione FVS, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa due minuti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerato che la condotta è stata posta in essere in occasione di una revisione FVS e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). AMMENDA € 200,00 CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)