Arbitropoli, non c'era frode sportiva. Ma i pm parlano di "criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale"
La bussata non è una frode sportiva. È, in estrema sintesi, il ragionamento con cui la Procura di Monza ha chiesto l’archiviazione per Gianluca Rocchi, Andrea Gervasoni, Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo nel filone relativo alle cosiddette “bussate” alla sala Var di Lissone. Gli inquirenti, negli atti, distinguono nettamente tra eventuali irregolarità interne al mondo arbitrale e la rilevanza penale delle condotte, che sarebbero al più ascrivibili ad addebiti disciplinari.
La valutazione, si legge nella richiesta, “non deve avere per oggetto l’accertamento e la verifica di anomalie regolamentari, errori tecnici, rapporti istituzionali impropri o interferenze organizzative”. Bisogna invece verificare “per ciascun fatto e per ciascun indagato” se gli elementi raccolti consentano “una ragionevole previsione di condanna” per frode sportiva, come atto e anche come natura fraudolenta. In alcuni degli episodi esaminati - è il caso di Udinese-Parma, contestata a Rocchi - l’eventuale “intervento esterno” sarebbe stato “finalizzato esclusivamente a correggere errori arbitrali”. Tra gli episodi contestati c’era Inter-Verona del 6 gennaio 2024, con la mancata on field review sulla gomitata di Bastoni a Duda nell’azione del 2-1. A Rocchi erano contestati anche il presunto condizionamento del Var Paterna durante, appunto, Udinese-Parma del marzo 2025; a Gervasoni un presunto intervento su Nasca in Salernitana-Modena.
Questo non significa che dall’inchiesta sia emerso un quadro privo di problemi. La stessa Procura parla di “criticità istituzionali e organizzative nel settore arbitrale”, con “tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala VAR” e rischi legati alla “promiscuità dei rapporti tra organi arbitrali, federazione e società calcistiche”. Questioni che “possono, al limite ed eventualmente, assumere rilievo in altre sedi, disciplinare, regolamentare o politico-sportivo”, ma che non sono considerate sufficienti per sostenere un’accusa penale di frode sportiva.






