Samp, il Collegio di Garanzia ribalta tutto: cancellate le squalifiche di Foti e Gregucci
Con una decisione clamorosa il Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato le sentenze del Tribunale Federale Nazionale e della Corte d'Appello Federale per quanto riguarda la vicenda che aveva visto coinvolti gli allenatori Angelo Gregucci e Salvatore Foti che erano stati squalificati per 10 giornate ciascuno per una vicenda legata ai loro ruoli quando sedevano sulla panchina della Sampdoria. Sentenze che avevano punito anche l'allora presidente Matteo Manfredi e il CEO Sport Jesper Fredberg, unico rimasto nel club blucerchiato, con due mesi di inibizione.
I comunicati del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI sulla Sampdoria
Il Collegio di Garanzia dello Sport "ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri, in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2026, presentato congiuntamente, in data 29 maggio 2026, dalla società U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Matteo Manfredi, all’epoca dei fatti contestati Presidente del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Jesper Fredberg, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Delegato di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Angelo Adamo Gregucci, all’epoca dei fatti contestati allenatore responsabile della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. Salvatore Foti, all’epoca dei fatti contestati allenatore in seconda della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025 2026 (Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 21 aprile 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 29 aprile 2026, con la quale è stato integralmente respinto il reclamo proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0194/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 10 marzo 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 19 marzo 2026, nonché, ove occorrer possa, di quest'ultima pronuncia, e di tutti gli atti presupposti o conseguenti alle predette;
PER L’EFFETTO, IN RIFORMA DELLA DECISIONE IMPUGNATA, HA ANNULLATO QUEST’ULTIMA, QUELLA DI PRIMO GRADO, NONCHE’ TUTTI GLI ATTI SANZIONATORI ORIGINARIAMENTE IMPUGNATI; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DEI RICORRENTI".
"Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2026, presentato congiuntamente, in data 29 maggio 2026, dalla società U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. M.M., all’epoca dei fatti contestati Presidente del Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. J.F., all’epoca dei fatti contestati Amministratore Delegato di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. A.A.G., all’epoca dei fatti contestati allenatore responsabile della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., dal sig. S.F., all’epoca dei fatti contestati allenatore in seconda della prima squadra di U.C. Sampdoria S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d'Appello della F.I.G.C., II Sezione, n. 0124/CFA-2025 2026 (Registro procedimenti n. 0144/CFA/2025-2026), pubblicata, quanto al dispositivo, in data 21 aprile 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 29 aprile 2026, con la quale è stato integralmente respinto il reclamo proposto dai ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – n. 0194/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 10 marzo 2026 e, quanto alle motivazioni, in data 19 marzo 2026, nonché, ove occorrer possa, per l’annullamento/revoca di quest'ultima pronuncia e di tutti gli atti presupposti o conseguenti alle predette.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e, per l’effetto, in riforma della decisione gravata, annulla quest’ultima, quella di primo grado, nonché tutti gli atti sanzionatori originariamente impugnati.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore dei ricorrenti. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica".






