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Il TAR respinge i ricorsi di UTR e AIRC: confermato il divieto di trasferta per i tifosi della Roma

Il TAR respinge i ricorsi di UTR e AIRC: confermato il divieto di trasferta per i tifosi della RomaTUTTO mercato WEB
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:07Altre Notizie
Alessio Del Lungo

L'UTR e l'AIRC, ovvero l'Unione Tifosi Romanisti e l'Associazione Italiana Roma Club hanno presentato ricorso al TAR dopo la decisione di vietare ai tifosi giallorossi le trasferte fino al termine della stagione in seguito agli scontri sull'autostrada A1. Il Tribunale Amministrativo Regionale però ha respinto il loro ricorso, come si legge nel comunicato che segue:

"Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio N. 01635/2026 REG.RIC. individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate»; - il provvedimento impugnato di fronte al TAR è motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali; - nell’anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche; - sebbene alcune delle circostanze indicate nel provvedimento impugnato potrebbero essere suscettibili di approfondimento in sede di merito, non sembra, prima facie, che il Ministero abbia fatto un uso illegittimo della propria discrezionalità nell’individuare un concreto pericolo di turbativa dell’ordine pubblico e lo strumento con cui farvi fronte; - anche la durata del provvedimento impugnato appare ragionevole e ben al di sotto del limite temporale massimo consentito dalla legge;

- nella comparazione dei diversi interessi in gioco, deve, peraltro, evidenziarsi la preminenza della salvaguardia dell’ordine pubblico, rispetto alla volontà dei tifosi di assistere dal vivo a incontri di calcio; - ciò anche in considerazione della peculiarità del caso concreto e della circostanza che tra poco più di due mesi il campionato di Serie A sarà concluso. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere respinto. La particolarità della controversia induce a compensare le spese di lite. P.Q.M. N. 01635/2026 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti".

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