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Regolamento agenti FIFA, ecco il comunicato della IAFA sulla sentenza del CAS

Regolamento agenti FIFA, ecco il comunicato della IAFA sulla sentenza del CASTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
martedì 25 luglio 2023, 13:02Altre Notizie
di Dimitri Conti

Alla luce delle numerose richieste di informazioni ricevute dai propri associati, la IAFA - ITALIAN ASSOCIATION OF FOOTBALL AGENTS - ha diramato il seguente COMUNICATO sulla SENTENZA del C.A.S. n. 9370/2023, del 24.07.2023, relativa al F.F.A.R. (nuovo regolamento agenti Fifa).

Vista la sentenza C.A.S. n. 9370/2023, del 24.08.2023

PREMESSO CHE

- Il C.A.S. è il massimo Tribunale sportivo con competenza sulle dispute internazionali tra “TESSERATI FEDERALI”;

- Gli agenti sportivi legittimati ad esercitare la relativa attività da una normativa professionale nazionale, NON SONO DEI “TESSERATI FEDERALI”;

- Per quanto di conoscenza, i ricorrenti nel giudizio oggetto della sentenza n. 9370/2023 non sono in possesso di un titolo professionale riconosciuto da un legislatore nazionale (come in Italia e in Francia), e pertanto non rientrano nel novero dei professionisti che esercitano una “professione regolamentata”, ai sensi della Dir. Commissione U.E. n. 36/2005, e delle normative nazionali vigenti nei paesi di riferimento;

- Per quanto di conoscenza, la PROFAA (ricorrenti) non ha ricevuto alcuna autorizzazione/delega ad agire - a proprio nome e per proprio conto - dai maggiori organi di rappresentanza degli agenti sportivi europei specializzati nel settore calcio;

- Per quanto di conoscenza, i ricorrenti non sono iscritti presso albi professionali nazionali degli agenti sportivi del settore calcio.

- Salvo il diritto di difesa, non si comprende perché - in atti - i ricorrenti abbiano fatto riferimento alle normative professionali nazionali italiana e francese sugli agenti sportivi;

- De iure condito, resta valida ed efficace la sentenza del Tribunale di Dortmund n. 8 O 1/2023, che ha sospeso integralmente il regolamento F.F.A.R., del 16.12.2022.
La predetta sentenza, essendo stata emessa su materia commerciale, ivi inclusa la circolazione di beni e servizi in ambito comunitario, è da ritenersi applicabile in tutto il territorio U.E., ai sensi del REGOLAMENTO U.E. n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles 1 bis);

- l’appello della Fifa avverso l’ingiunzione preliminare di sospensione disposta dalla precitata sentenza emessa dal Tribunale di Dortmund, È STATO RIGETTATO;

- a seguito di rimessione degli atti da parte di Tribunali Nazionali, risultano attualmente pendenti presso la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, almeno 2 giudizi aventi ad oggetto - tra l’altro - il vaglio di legittimazione della Fifa a disciplinare l’esercizio della attività degli agenti sportivi di settore;

- nel rispetto della gerarchia delle fonti, le normative statuali sono sovraordinate a quelle sportive;

TANTO PREMESSO

si invitano gli agenti sportivi italiani - iscritti al REGISTRO NAZIONALE C.O.N.I. - a rispettare la vigente NORMATIVA PROFESSIONALE che disciplina l’esercizio della attività di AGENTE SPORTIVO sul territorio nazionale.
Ciò premesso e considerato, la scrivente associazione si impegna a prodigarsi per tutelare - ove necessario - i DIRITTI e l’AUTONOMIA PROFESSIONALE degli AGENTI CALCISTICI ITALIANI, in tutte le competenti sedi.

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