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La sentenza della Corte Ue sulle sanzioni sportive è storica. E adesso? Gli scenari

La sentenza della Corte Ue sulle sanzioni sportive è storica. E adesso? Gli scenari TUTTOmercatoWEB
Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 00:45I fatti del giorno

La Corte di giustizia dell'Unione europea, interrogata dal TAR del Lazio a proposito delle sanzioni a carico di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus, ha stabilito che le sentenze sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Una sentenza che dunque rischia di stravolgere il mondo della giustizia sportiva.

Il testo integrale della sentenza
"Giustizia sportiva: le sanzioni disciplinari devono essere soggette a controllo giurisdizionale conformemente al diritto dell'UE. Il 1° aprile 2022, la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha avviato procedimenti disciplinari contro diverse società, tra cui la Juventus FC, e contro alcuni dei loro dirigenti sospettati di aver partecipato a un sistema di plusvalenze artificiali relative a trasferimenti di giocatori, finalizzato a gonfiare artificialmente il loro valore contabile. Successivamente, a due dirigenti della Juventus è stato vietato di svolgere qualsiasi attività all'interno della FIGC. Tali sanzioni sono state poi estese a livello globale dalla Fédération internationale de Football Association (FIFA) e confermate dalla più alta corte sportiva italiana. A seguito di un ricorso presentato dinanzi a un tribunale amministrativo italiano, quest'ultimo, il cui potere è limitato alla concessione di risarcimenti, senza la possibilità di annullare tali sanzioni, ha chiesto alla Corte di Giustizia se tali sanzioni siano compatibili con la libertà di circolazione garantita dal diritto dell'UE, e se un tale sistema di controllo giurisdizionale sia conforme al diritto dell'UE. In primo luogo, la Corte di Giustizia ritiene che una sanzione che vieta l'esercizio di un'attività professionale in tutti gli Stati membri violi la libertà di circolazione degli amministratori interessati. Tuttavia, tale restrizione può essere giustificata se persegue un obiettivo legittimo di interesse pubblico e se è proporzionata a tale obiettivo. Spetta al giudice nazionale accertare se tali requisiti siano soddisfatti, tenendo presente che il primo requisito sembra essere soddisfatto alla luce del ruolo che il rispetto degli standard finanziari e contabili applicabili alle società calcistiche riveste nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive. Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, il giudice nazionale deve accertarsi non solo che i divieti temporanei di esercizio di un'attività professionale previsti dalla FIGC facciano parte di un sistema coerente e completo, volto a porre fine a condotte illecite e a prevenirne il ripetersi, ma anche che la determinazione di tali sanzioni sia soggetta a criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
In secondo luogo, gli individui devono disporre di un effettivo ricorso giuridico contro gli atti che ledono le libertà riconosciute dal diritto dell'UE e, in particolare, contro gli atti che impongono tali sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri soddisfi tale requisito, deve innanzitutto consentire agli individui di adire le vie legali dinanzi a un giudice o a un tribunale competente ad annullare tali sanzioni e, se necessario, a disporre misure cautelari. In secondo luogo, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice o tribunale, in particolare da eventuali pressioni esterne che potrebbero essere esercitate dalle organizzazioni sportive interessate. Inoltre, è essenziale che l'esistenza, la composizione e l'organizzazione di tale corte o tribunale siano disciplinate dalla legge. Infine, la corte o il tribunale in questione deve fornire alle parti le necessarie garanzie procedurali, in particolare il rispetto dei diritti della difesa e l'osservanza del principio che le parti debbano essere ascoltate, ed esercitare un effettivo controllo giurisdizionale sugli atti sottoposti al suo esame. Al contrario, il diritto dell'UE non richiede un secondo livello di giurisdizione: l'esistenza di una corte o di un tribunale che garantisca un effettivo accesso alla giustizia. Spetta al giudice nazionale accertare se i tribunali sportivi italiani o, quantomeno, il giudice che emette la decisione di ultima istanza, soddisfino tutte le condizioni nel caso di specie".

Nel pratico, cosa cambia adesso? A spiegarlo è direttamente Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo, alla radio di TuttoMercatoWeb.com: "Questa è una sentenza di natura rivoluzionaria. Non la voglio paragonare ad altre tipo Bosman, ma per quanto riguarda l'Italia e la giustizia sportiva italiana riveste un carattere dirimente. Nel senso che infrange la parete fino ad oggi esistente fra la giustizia sportiva e la possibilità dei tesserati di ricorrere al giudice ordinario. L'effetto è dirompente. Fino ad oggi un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare poteva ricorrere fino al Collegio di Garanzia dello Coni. Poi stop. Poteva ricorrere come hanno fatto Agnelli e Arrivabene al Tar del Lazio solo per richiedere un eventuale risarcimento danni per eventuali conseguenze derivate dalla sanzione sportiva. Ora non sarà più così, nel senso che che pur a seguito del doppio grado di giudizio federale e a seguito del sindacato del Collegio di Garanzia del Coni, il tesserato potrà rivolgersi al Tar del Lazio per rivisitare le decisioni e annullarle e sospenderne anche gli effetti sanzionatori. Ora cosa succederà? Il Tar de Lazio ha sottoposto in via giudiziale alla Corte UE tre cose. Ora si è espressa e il Tar proseguirà il procedimento promosso da Agnelli e Arrivabene e dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla Corte UE. La Corte ha dettato il proprio orientamento che non può essere derogato dai giudici dello Stato delle nazioni aderenti e non si potrà più ritenere inammissibile il ricorso ma dovrà valutarlo nel merito. E ora questa strada potrà essere percorsa da tutti quelli che verranno".

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