Serie C, giudice sportivo del Girone A: unico squalificato Serbouti del Sangiuliano City
Complice il turno infrasettimanale che domani vedrà in campo il Girone A di Serie C, la stessa C ha reso note le decisioni del Giudice sportivo in merito a suddetto raggruppamento.
Di seguito la nota ufficiale:
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 12 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
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GARE DEL 9 E 10 SETTEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA
€ 2.000,00 PADOVA per avere suoi sostenitori, posizionati nella tribuna est:
A) esposto, dal minuto 22°e 54, al minuto 24° e 33, due striscioni (delle dimensioni di circa 1 mt per 6 mt ciascuno) contenenti frasi offensive nei confronti di un calciatore avversario e della sua società di appartenenza;
B) intonato, nelle medesime circostanze di tempo, due cori oltraggiosi nei confronti di un calciatore avversario, il primo dei quali ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.
(r.proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica).
€ 800 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, prima della gara, alle ore 20:20 e 20:25 circa, due petardi nel settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 TRIESTINA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 18° minuto circa del primo tempo, per due volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le misure di prevenzione predisposte e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).
€ 200 PRO PATRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino del settore loro riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 SETTEMBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA
MINUTOLI ANTONINO (SANGIULIANO) per aver, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e del IV ufficiale in quanto, a gioco fermo, si avvicinava a quest’ultimo per protestare nei confronti di una decisione arbitrale pronunciando una frase irrispettosa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA
FRANZETTI MAURO (RENATE) per avere, al 11° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario che stava protestando verso l’assistente arbitrale, in quanto entrava sul terreno di gioco e spingeva il calciatore predetto con le mani sul petto.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico del calciatore (panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
MEZZANOTTI DAVIDE (PORDENONE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
SERBOUTI ANASS (SANGIULIANO)






