Serie C, il Giudice Sportivo: Vivarini e tre giocatori squalificati. Nessuno di Padova e Palermo
Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle semifinali di ritorno dei play off, ha squalificato tre giocatori per un turno, ma nessuno di essi salterà la finale. Si tratta infatti di Eros Pisano della FeralpiSalò e di Luca Martinelli e Stefano Scognamillo del Catanzaro. Fermato per un turno anche il mister dei calabresi Vincenzo Vivarini. Per quanto riguarda le società invece queste le ammende:
€ 2000 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore Tribuna Est, integranti 328/844 pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco: 1 - al 76° minuto, quattro bottiglie da mezzo litro semipiene ed un seggiolino; 2 - al 96° minuto, due bottiglie da mezzo litro semipiene. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
€ 800 PALERMO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nella Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco, dietro la porta, due fumogeni accesi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 300 CATANZARO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un vetro della porta d'ingresso dei servizi del settore ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).






