Salernitana, le motivazioni della bocciatura del TFN in merito al ricorso sui play out

Sono state pubblicate le motivazioni per cui il Tribunale Federale Nazionale, in data 19 giugno, ha bocciato il ricorso della Salernitana in merito al rinvio dei play out e la riprogrammazione della sfida contro la Sampdoria anziché il Frosinone (come doveva essere prima del caso Brescia). Di seguito il comunicato del TFN:
"Alla riunione del 19 giugno 2025, sono comparsi: il Prof. Avv. Francesco Fiumando e l’Avv. Salvatore Sica, in rappresentanza della società ricorrente US Salernitana 1919 Srl; l’Avv. Gabriele Nicolella, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B; gli Avv. Carlo Vitalini Sacconi e Carolina Romei, in rappresentanza della società UC Sampdoria SpA; l’Avv. Giuseppe Febbo per la società Frosinone Calcio Srl.
Le parti hanno concluso come in atti.
I motivi della decisione
Il ricorso deve essere respinto.
Premessa la dubbia ammissibilità delle domande, sia con riferimento alla preclusione di reclami sulla formazione dei calendari (art. 27.2 dello Statuto LNPB), sia ai profili esulanti la potestà di questo Tribunale, sia alla litispendenza (risultava, invero, all’avvio dell’odierno procedimento, pendente – a quanto consta agli atti – omologo giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport), il principio della c.d. ragione più liquida, applicabile anche al processo sportivo, suggerisce di vagliare i profili di infondatezza delle domande della ricorrente, siccome di manifesta e immediata evidenza.
Noto è, infatti, l’orientamento di legittimità, radicato – come è stato condivisibilmente sostenuto (Cass. civ., Sez. lav., 26 settembre 2019, n. 24093) – nel principio di economia processuale e nei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (oggetto di doverosa applicazione anche nell’ecosistema del giusto processo sportivo), che attribuisce al decidente il potere di pronunciarsi immediatamente sulle questioni che risultino *ictu oculi* di evidente e ragionevole soluzione (v., ad es., Cass. civ., Sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309).
Occorre, quindi, richiamare il contenuto dei due Comunicati oggetto dell’odierna impugnativa.
Il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025 ha disposto il “rinvio delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da C.U. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi”, “vista la Comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla LNPB dalla Procura Federale […] all’esito degli accertamenti e dell’attività istituzionali svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.; preso atto dell’enunciazione irri formulata dei fatti per i quali la Procura Federale comunica l’intendimento allo stato di procedere al deferimento, delle norme che si assume essere violate, nonché dell’invio a svolgere le opportune valutazioni agli effetti del regolare svolgimento della Competizione e conseguente programmazione delle gare; attesa la potenziale incidente al quadro precedente sulla Classifica finale e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di play-out del Campionato Serie BKT 2024/2025; considerata la necessità di tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del Campionato, nonché le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club”.
Il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025 ha provveduto alla riprogrammazione delle gare di play-out nei giorni 15 e 20 giugno 2025, “visto il C.U. LNPB n. 211 del 18 maggio u.s.; preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio u.s.; in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva endotelerale e del Deer. Pres./0016/CFA-2024-25, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-25; considerata la programmazione dell’International Match Calendar FIFA 2025; tenuto conto della proroga dei termini di cui al C.U. FIGC n. 307/A del 27 maggio u.s.; in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB”.
Dallo stesso letterale tenore degli atti discende l’infondatezza delle doglianze di parte.
Lungi dall’essere fondati su inconsistenti basi giuridiche, entrambi i Comunicati si basano sul dettato dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB, che espressamente prevede la facoltà del Presidente di disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o entrambe le società interessate, la variazione della data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare (“È, peraltro, in facoltà del Presidente disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”).
Non v’è, pertanto, difetto di competenza, né ha, per il vero, ragion d’essere la presunta assenza di motivazioni alla base dei Comunicati gravati.
Fermo restando che non sussiste alcun onere di motivazione di un Comunicato Ufficiale, men che meno ve lo stesso si limiti – come nel caso di specie – a regolare profili squisitamente organizzativi, le determinazioni non sono il frutto di un mero arbitrio del Presidente, ma della precisa *intentio* di salvaguardare la regolarità della competizione, interesse primario dell’ordinamento sportivo.
Il Comunicato del 18 maggio 2025, di cui si è riportato il contenuto, fa invero chiaro e inequivoco riferimento alla comunicazione della Procura Federale di conclusione di indagini (quelle a carico della società Brescia Calcio Spa) relative a violazioni regolamentari, peraltro documentali, evidentemente idonee a incidere sulla classifica finale del Campionato di Serie B in quanto sanzionate con punti di penalizzazione in classifica.
Il rinvio delle gare si è, dunque, atteggiato a mezzo al fine di permettere la conclusione di un procedimento disciplinare (definito con la decisione n. 0211/TFNSD-2024/2025, pubblicata il 30 maggio 2025) il cui esito avrebbe (come ha) inevitabilmente pesato sulla classifica (invero riformulata dalla LNPB con posizionamento della US Salernitana al 16° posto e della UC Sampdoria al 17°).
Parimenti coerente e congruo nelle motivazioni appare il Comunicato Ufficiale n. 224 del 5 giugno 2025, che, fissando le nuove gare, ha conferito rinnovata certezza alla competizione".
