Serie C, cori discriminatori da parte dei tifosi ascolani: Curva Nord chiusa con sospensiva

Il Giudice Sportivo di Serie C, oltre a multare dieci società, ha disposto la chiusura per una giornata della Curva Nord dello stadio Del Duca di Ascoli dopo che i tifosi marchigiani si sono resi colpevoli di cori "configuranti propaganda ideologica non consentita" e discriminatori nei confronti di altri soggetti. La pena è però sospesa per un anno. Questo il dispositivo completo:
SOCIETA'
GARA PERUGIA – ASCOLI DEL 14 SETTEMBRE 2025
Il Giudice Sportivo, lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue. Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce che: 1. al 17° minuto del secondo tempo, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli, presenti nel Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte; 2. al termine della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte. I predetti sostenitori erano presenti in circa 783 ed il 30% circa di essi si rendeva responsabile dei cori sopra riportati. Il comportamento tenuto dai sostenitori della Società ospitata, ad avviso di questo Giudice, integra in modo inconfutabile una propaganda ideologica non consentita, atteso il chiaro ed univoco contenuto di entrambi i cori intonati, entrambi, per due volte ciascuno. In conseguenza si deve ritenere applicabile il disposto di cui al 1° comma dell’art. 28 C.G.S. nella parte in cui recita «Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.» Per quanto attiene agli altri elementi essenziali richiesti per l’integrazione della fattispecie in esame, da una parte, va rilevato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, opportunamente posizionati tra le due panchine, sotto la Curva Sud Ospiti e sotto la Curva Nord nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Rimanendo così, irrevocabilmente integrato il requisito della percezione della condotta. Passando all’esame dell’ulteriore elemento essenziale, ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori (783) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di 14/49 perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 30% di coloro che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e che vanno sanzionati come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera d), C.G.S., ovvero con l’obbligo per la Società ospitata di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione delle modalità complessive dei fatti. In proposito vale rilevare che, dagli elementi istruttori acquisiti dalla Procura Federale e riportati nel relativo referto, emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto nel Settore Curva Sud Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Curva Nord dello Stadio del Duca Ascoli. Infine, si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.
P.Q.M.
in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.: - delibera di sanzionare la Società ASCOLI con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo di spettatori. Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.
AMMENDA € 600,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).
PINETO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, integrazione r. Arbitrale).
SIRACUSA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
CAMPOBASSO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento 14/50 all’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (integrazione r. Arbitrale).
CATANIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
PERUGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
TERNANA per avere un suo tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 78° minuto della gara, tre bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno della Tribuna Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata Ospiti in una ventina circa, intonato, al 20° minuto del primo tempo e, al 17° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte. 14/51 Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
