Triestina, il TFN inibisce per tre mesi Margiotta e Centner e multa il club di ottomila euro
A seguito di proposte di accordo formulate dalla Procura Federale e dai deferiti, il Tribunale Federale Nazionale ha applicato le sanzioni di 8.000 euro di ammenda a carico della US Triestina Calcio 1918 Srl e di 3 mesi di inibizione ciascuno a carico degli amministratori delegati del club, Marco Margiotta e Oliver Marc Centner, per violazioni di natura amministrativa.
La società era stata deferita, con i rispettivi legali rappresentanti, lo scorso 5 maggio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.
Questo il comunicato completo:
"Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 28933/1143pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026 nei confronti di:
- Marco Margiotta, (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere: "a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito della seguente documentazione: relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza, relazione del revisore legale dei conti; relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione; b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito, unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale, del prospetto contenente l’indicatore di liquidità, del prospetto contenente l’indicatore di indebitamento, del prospetto contenente l’indicatore di costo del lavoro allargato, del report consuntivo dello stato patrimoniale, del report consuntivo del conto economico e delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget";
- Oliver Marc Centner, (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere: "a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito della seguente documentazione: relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza, relazione del revisore legale dei conti; relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione; b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 31.3.2026, al deposito, unitamente al bilancio d’esercizio, alla relazione semestrale, del prospetto contenente l’indicatore di liquidità, del prospetto contenente l’indicatore di indebitamento, del prospetto contenente l’indicatore di costo del lavoro allargato, del report consuntivo dello stato patrimoniale, del report consuntivo del conto economico e delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget";
- società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
"a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Margiotta ed Oliver Marc Centner, entrambi amministratori delegati dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F. e dall’art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto".
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e tutte le parti deferite hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette la proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Luigi Carlutti, su delega dell'Avv. Mattia Grassani, in difesa delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi; P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- al sig. Marco Margiotta, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Oliver Marc Centner, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento. Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS".











