Serie C, il Giudice Sportivo: una giornata per Capomaggio. Tre società su 4 multate

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle gare d’andata delle semifinali dei play off, ha fermato per un turno il solo Galo Capomaggio dell’Audace Cerignola che dunque salterà la gara di ritorno contro il Pescara.
Per quanto riguarda invece i club invece queste sono state le multe emesse dal Giudice Sportivo:
AMMENDA € 2.000,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto sintetico; 2. lanciato, al 4° minuto del primo tempo e al 10° minuto del secondo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco così provocando la bruciatura del manto sintetico; 3. lanciato, al 42° minuto del primo tempo e al 4° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. lanciato, al 15° minuto del primo tempo, al 5° e al 10° minuto del secondo tempo, cinque bicchieri semipieni sul terreno di gioco, senza conseguenze; 5. lanciato, prima dell’inizio del secondo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, due bottigliette da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; 6. lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, due monetine e un pezzo di asta di bandiera in plastica (della dimensione di circa 20 cm) nel recinto di gioco, che colpivano tre steward mentre invitavano i tifosi arrampicati sulla recinzione a scendere, senza conseguenze; 7. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati; 8. danneggiato alcuni elementi degli spalti loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento dei tre Steward e alla bruciatura del manto erboso) che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 1.200,00 TERNANA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. prima dell’inizio della gara, due fumogeni sul terreno di gioco, così provocando la bruciatura del manto erboso; 2. prima dell’inizio della gara, un petardo di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, esposto, qualche minuto prima dell’inizio della gara e fino all’8° minuto del primo tempo, una bandiera di circa 2 metri per 1 metro, non autorizzata. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, 175/668 rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 300,00 AUDACE CERIGNOLA per avere la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato un coro durante il minuto di raccoglimento, disposto dalla FIGC. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa l’occasione nella quale è stato intonato il coro e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
