Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Sussi della Pianese fermato per due giornate
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Maggio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano in merito alle gare del primo turno dei playoff, in merito a staff e calciatori:
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei confronti dei tesserati avversari in quanto, usciva dall’area tecnica, si dirigeva verso la panchina avversaria e proferiva parole ingiuriose nei loro confronti.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BOCCHETTI SALVATORE (ATALANTA U23)
COPPITELLI FEDERICO (CASERTANA)
TROISE EMANUELE (LUMEZZANE)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CASALI LUCA (TERNANA) per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto e una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, gli si avvicinava con fare minaccioso, proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 39 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SUSSI CHRISTIAN (PIANESE) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a seguito di un calcio d’angolo a proprio favore, si liberava dalla marcatura di un avversario e, con il pallone ancora in gioco, lo colpiva con una gomitata al ventre, senza provocargli conseguenze.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerate, da una parte, la natura del gesto perpetrato, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.











