“Dimissioni? Decide il consiglio federale”. Gravina, cosa dicono davvero le regole
Gabriele Gravina prende tempo. Il presidente della Federcalcio, dopo il tracollo di Zenica, non ha rassegnato le proprie dimissioni, convocando un consiglio federale per la settimana prossima e rimettendo all’organo ogni valutazione del caso. Uno scenario dovuto, secondo le sue dichiarazioni - “c’è una sede deputata” - ma che in realtà non trova alcun appiglio nelle norme federali.
Lo Statuto della FIGC, infatti, disciplina l’ipotesi di dimissioni volontarie del presidente federale all’art. 24 c. 9, ma non prevede alcuna particolare formalità, limitandosi a riportare quella circostanza come un eventuale dato di fatto: “In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l’intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l’intero Consiglio federale. L’espletamento dell’ordinaria amministrazione, e l’adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale”. L’art. 28 c. 2, poi, individua nelle dimissioni del presidente un punto di non ritorno, dato che “Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili”.
In sostanza, il consiglio federale non è in alcun modo competente a decidere sulle dimissioni del presidente federale. E non può nemmeno respingerle, dato che è automaticamente da considerarsi decaduto in questo scenario. In passato, Gravina aveva fatto riferimento alla non esistenza di una norma che gli imponesse un passo indietro in caso di tracollo: è vero, in quel caso la questione è di opportunità politica, evidentemente. Ma oggi fa riferimento a una situazione normativa che non esiste.











