Serie C, pubblicato il regolamento del nuovo 'Salary Cup': la nota completa

Con un comunicato ufficiale la Lega Pro ha reso noto i parametri del nuovo 'Salary Cap' che entrerà in vigore in via sperimentale, nella stagione sportiva 2025/2026 per poi entrare a regime nella successiva stagione 2026/2027.
REGOLAMENTO SALARY CAP STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
1. LIMITE AGLI EMOLUMENTI COMPLESSIVI DEI CALCIATORI - SALARY CAP COLLETTIVO RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
1.1. Le società possono corrispondere ai propri calciatori professionisti e apprendisti prof non inseriti nella “Lista Calciatori settori giovanili” di cui al Regolamento minutaggio (“Calciatori” o singolarmente “Calciatore”), emolumenti lordi il cui ammontare complessivo (“E”) non superi, nel corso della stagione sportiva ‘25/’26, il 55% del Valore della Produzione (“VP”).
1.2. Il VP è determinato sulla base delle risultanze di bilancio al 30 giugno della stagione sportiva ‘24/’25 e rimane costante per tutta la stagione sportiva ‘25/’26. Per le società il cui esercizio si chiude al 31 dicembre, il VP di riferimento è determinato sulla base dei risultati economici aggregati dei due semestri della stagione sportiva ‘24/’25.
1.3. Ai fini del calcolo del VP, si considerano i ricavi così come indicati alle lettere A) - 1) e A) - 5) dello “Schema di Conto Economico FIGC” di cui al Piano dei Conti FIGC redatto ai sensi dell’art. 84, art. 1 NOIF. Qualora fra due società risultino intervenute reciproche cessioni di contratto nella medesima finestra di mercato che abbiano generato plusvalenze iscritte tra i ricavi nei rispettivi conti economici [si veda A) -5), lett. g)], ai fini del calcolo del VP sarà preso in considerazione, per ciascuna società associata alla Lega Pro, esclusivamente l’eventuale saldo attivo finanziario delle summenzionate operazioni e non la plusvalenza realizzata.
1.4. Al VP di cui sopra sono apportate le seguenti variazioni in aumento/diminuzione, purché attestate da documenti sottoscritti dal legale rappresentante e dal Sindaco unico/Collegio sindacale che devono essere depositati presso la Lega entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di chiusura del periodo di campagna trasferimenti estiva.
- Variazioni in aumento:
a. importo dei finanziamenti soci fruttiferi/infruttiferi postergati iscritti a Bilancio nello Stato Patrimoniale alla voce D – 3);
b. versamenti in conto futuro aumento di capitale iscritti a Bilancio nello Stato Patrimoniale alla voce A -VI);
c. aumenti di capitale in denaro iscritti a Bilancio nello Stato Patrimoniale alla voce A - I), A - II) e A - VI);
d. versamenti in conto copertura perdite iscritti a Bilancio nello Stato Patrimoniale alla voce A - VI);
solo se incassati finanziariamente nell’esercizio di riferimento;
- variazioni in diminuzione:
a. ricavi da “parti correlate” iscritti a Bilancio nel Conto Economico alla voce A – 5), solo per la parte imponibile non incassata finanziariamente nell’esercizio di riferimento.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fra le “parti correlate” - come definite ai fini del presente articolo - vi rientrano:
- le imprese controllanti, le controllate e le consociate;
- le società che risultano essere collegate a quella che redige il bilancio; - le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono diritti di voto nella società che redige il bilancio, tali da poter determinare un’influenza dominante sulla stessa società, insieme ai propri stretti familiari;
- le società che sono possedute dagli amministratori o dagli azionisti di maggioranza della società che redige il bilancio.
1.5. Ai fini della composizione del rapporto di cui all’art. 1.1. (“Rapporto E/VP”), gli emolumenti lordi dei Calciatori, così come individuati nei contratti di prestazione sportiva depositati presso la Lega e ratificati ai sensi delle norme vigenti, sono costituiti da: 1.5.1. emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
1.5.2. premi individuali lordi relativi alla stagione sportiva in corso;
1.5.3. premi collettivi lordi relativi alla stagione in corso;
1.5.4. corrispettivi (fissi e variabili) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva in corso, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto ai Calciatori;
1.5.5. corrispettivi/rimborsi spese derivanti da accordi connessi al rapporto di prestazione sportiva (indennità di trasferta, rimborsi forfettari delle spese, accordi promo-pubblicitari, ecc.);
1.5.6. corrispettivi dovuti in forza di accordi di incentivo all’esodo il cui pagamento è previsto nella stagione sportiva di riferimento.
1.6. Nella determinazione dell'ammontare degli emolumenti lordi, per le finalità di cui al presente articolo, non si tiene conto dei corrispettivi spettanti ai Calciatori quali quote individuali dei premi collettivi riconosciuti in conformità alla normativa vigente e dei premi individuali e/o collettivi (quest’ultimi, di seguito, “Premi Esclusi”) relativi a:
1.6.1. premi pattuiti per il conseguimento della promozione al campionato di categoria superiore;
1.6.2. premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal.
1.7. Nei contratti di prestazione sportiva, i premi individuali e/o collettivi possono essere pattuiti in misura massima predeterminata (“Premi predeterminati”) o possono essere pattuiti in misura non predeterminabile (“Premi non predeterminabili”). Ove i Premi predeterminati siano pattuiti come tra loro cumulabili, si intenderanno tra loro sommati, mentre ove siano pattuiti come tra loro non cumulabili, si intenderà prevalente il premio di importo maggiore. Ove un Premio predeterminato sia pattuito congiuntamente a un Premio Escluso, il premio verrà computato integralmente. Ove siano convenuti Premi non predeterminabili (ad es. erogazione di una somma a “ogni presenza”, a “ogni assist”, ecc.), si computerà, in via convenzionale, il valore di euro 12.000,00 (euro dodicimila/00).
1.8. Ai fini del presente articolo, gli importi previsti a titolo di indennità di trasferta, di rimborsi chilometrici o di rimborsi forfettari delle spese sono da considerarsi quale retribuzione variabile.
1.9. Per la determinazione dell'ammontare degli emolumenti lordi si tiene conto del 70% dell'importo massimo complessivo degli importi di cui al punto che precede, dei premi individuali sub 1.5.2, dei premi collettivi sub 1.5.3 e dei corrispettivi variabili dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine sub 1.5.4.
1.10. Alle società che hanno preso parte al Campionato Serie D nella stagione sportiva ‘24/’25 viene attribuito, come Valore della Produzione convenzionale, il maggiore importo tra:
1.10.1. il Valore della Produzione proprio della società determinato sulla base del bilancio al 30 giugno della stagione sportiva ‘24/’25; se l’esercizio si è chiuso al 31 dicembre, il Valore della Produzione di riferimento è determinato sulla base dei risultati economici aggregati dei due semestri della stagione sportiva ‘24/’25;
1.10.2. la media dei 6 Valori della Produzione più bassi risultanti dai bilanci al 30 giugno 2024 depositati dalle società non retrocesse nella stagione sportiva ‘23/’24 e che hanno mantenuto il vincolo associativo alla Lega nella stagione sportiva ‘24/’25 (“VP Minimo Convenzionale”). Entro il 15 giugno 2025 la Lega renderà noto l’ammontare del VP Minimo Convenzionale per la stagione sportiva ‘25/’26.
1.11. Le società, entro e non oltre il settimo giorno successivo alla data di chiusura del periodo di campagna trasferimenti estiva, devono depositare presso la Lega apposito prospetto (il cui fac-simile sarà messo a disposizione in tempo utile dalla Lega) su cui deve essere indicato l'ammontare del Valore della Produzione al 30 giugno 2025, con le eventuali rettifiche in aumento/diminuzione secondo le disposizioni di cui sopra. Nel caso in cui una società non depositi il predetto prospetto entro il termine essenziale sopra previsto, la Lega, tramite posta elettronica certificata, contesterà il mancato rispetto del termine con intimazione a provvedere all’invio del prospetto entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni; in tale ipotesi la Lega potrà irrogare una sanzione pecuniaria fino ad euro 2.000,00 (euro duemila/00). Nel caso di mancato rispetto di quest’ultimo termine da parte della società, alla stessa sarà irrogata dalla Lega una sanzione pecuniaria pari ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) e sarà adottato, ai fini del calcolo del Rapporto E/VP della società inadempiente, il VP Minimo Convenzionale per la stagione ‘25/’26.
1.12. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal revisore unico/Presidente del Collegio dei revisori. È facoltà della Lega verificare la corrispondenza di quanto indicato nel prospetto con i dati risultanti dal bilancio d’esercizio depositato nei pubblici registri nonché dagli accordi di trasferimento/cessione dei contratti di prestazione sportiva e/o dai contratti di sponsorizzazione depositati presso la Lega ai sensi delle norme vigenti. Qualora il bilancio non risulti, per qualsivoglia motivo, ancora depositato, la società sarà tenuta ad inoltrarlo in copia conforme alla Lega entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta; in caso di mancato inoltro la Lega potrà irrogare una sanzione pecuniaria fino ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00). Qualora la Lega riscontri uno scostamento in aumento del VP indicato nel prospetto di cui al precedente art. 1.11 superiore al 5% rispetto al valore della produzione risultante dal bilancio d’esercizio, comunicherà alla società sportiva, tramite posta elettronica certificata, l’ammontare dello scostamento e, dopo aver concesso un termine di 5 (cinque) giorni per eventuali difese, potrà irrogare una sanzione pecuniaria fino ad un ammontare pari a quello di cui allo scostamento stesso.
1.13. La Lega procederà, con cadenza mensile e fino alla mensilità di aprile 2026 compresa, al monitoraggio (di seguito, singolarmente, il “monitoraggio”), per ogni società, in ordine al rispetto del Rapporto E/VP calcolato su base mensile (“Rapporto Em/VPm”).
1.14. A tal fine, la Lega metterà a disposizione, sulla piattaforma extranet, un’area di consultazione riservata ove saranno riportate le elaborazioni dei dati ricavati per ciascuna società e gli esiti dei monitoraggi mensili. La Lega provvederà, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di ciascun monitoraggio, ad inserire sulla piattaforma il prospetto riepilogativo, su base mensile, degli emolumenti lordi dei Calciatori (“Em”) di ciascuna società, quali risultanti dai contratti depositati presso la Lega medesima e calcolati secondo quanto previsto ai precedenti artt. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9. Nel mese di settembre 2025 la Lega inserirà sulla piattaforma l’ammontare del VP frazionato in dodicesimi (“VPm”) per ogni società, fermo restando che il controllo del rispetto del Rapporto Em/VPm sarà effettuato a partire dal mese di luglio 2025.
1.15. La Lega, in occasione di ciascun monitoraggio in ordine al rispetto del Rapporto Em/VPm, provvederà a sottrarre dall’ammontare degli emolumenti lordi gli importi di cui ai premi individuali e/o collettivi venuti meno perché le relative condizioni sono divenute, medio tempore, irrealizzabili, nonché gli importi divenuti inesigibili a seguito di variazione degli emolumenti lordi previsti nei contratti di prestazione sportiva.
1.16. Nel caso di cui all’art. che precede, le società sono tenute a comunicare alla Lega, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di ciascun monitoraggio, l'ammontare dei premi individuali e/o collettivi da sottrarre, indicandone le ragioni che dovranno comunque essere oggettive e comprovate; in difetto di comunicazione, ovvero in caso di effettuazione della stessa oltre il termine sopra indicato, il monitoraggio mensile sarà effettuato dalla Lega senza tener conto di alcuna riduzione dell’ammontare dell’ Em.
1.17. La Lega non procederà comunque ad alcuna sottrazione dell’ammontare di premi individuali e/o collettivi ai sensi delle disposizioni che precedono, in mancanza di specifica e tempestiva (ex art. 1.16) segnalazione da parte delle società interessate, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, valuti infondate, ovvero sfornite di idoneo supporto probatorio, le ragioni poste a sostegno della richiesta.
1.18. La Lega, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ciascun monitoraggio, verificherà il Rapporto Em/VPm e inserirà sulla piattaforma l’ammontare dell’eventuale sforamento netto mensile (“Sforamento Netto”) da parte della società.
1.19. Con riferimento a ciascun monitoraggio, nel caso di sforamento del Rapporto Em/VPm la Lega provvederà a calcolare ed inserire sulla piattaforma l’ammontare della conseguente relativa sanzione pecuniaria che sarà pari al:
- 30% dello Sforamento Netto, qualora lo stesso sia inferiore o uguale al 5% del valore di Em per cui il Rapporto Em/VPm sia pari alla percentuale identificata all’art. 1.1 per la stagione corrente;
- 60% dello Sforamento Netto, qualora lo stesso sia superiore al 5% e inferiore o uguale al 10% del valore di Em per cui il Rapporto Em/VPm sia pari alla percentuale identificata all’art. 1.1 per la stagione corrente;
- 100% dello Sforamento Netto, qualora lo stesso sia superiore al 10% del valore di Em per cui il Rapporto Em/VPm sia pari alla percentuale identificata all’art. 1.1 per la stagione corrente.
1.20. Le sanzioni saranno irrogate dalla Lega, all’esito di apposita istruttoria, in occasione di puntuali verifiche effettuate nei mesi di novembre 2025, marzo e maggio 2026 (di seguito le “Verifiche”). L’ammontare relativo all’eventuale sanzione comminata in occasione della Verifica di novembre sarà pari alla sommatoria delle sanzioni, calcolate su base mensile, quali risultanti dai monitoraggi effettuati nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre; l’ammontare relativo all’eventuale sanzione comminata in occasione della Verifica di marzo sarà pari alla sommatoria delle sanzioni, calcolate su base mensile, quali risultanti dai monitoraggi effettuati nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio; l’ammontare relativo all’eventuale sanzione comminata in occasione della Verifica di maggio sarà pari alla sommatoria delle sanzioni, calcolate su base mensile, quali risultanti dal monitoraggio effettuato nei mesi di marzo e aprile.
1.21. Il provvedimento della Lega, una volta comunicato via pec alla società sportiva, è immediatamente esecutivo e l’importo della sanzione pecuniaria sarà immediatamente iscritto a debito della stessa sulla rispettiva scheda conto campionato.
1.22. La provvista generata da tutte le sanzioni previste nel presente elaborato regolamentare sarà integralmente destinata ad alimentare il “Fondo Salary Cap”, da costituirsi con delibera del Consiglio Direttivo della Lega.
2. LIMITE AGLI EMOLUMENTI INDIVIDUALI DEI CALCIATORI – SALARY CAP INDIVIDUALE RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026
2.1. Le società che, con effetto dal 1° luglio 2025, concludono contratti di prestazione sportiva in forza dei quali si obbligano a corrispondere ai propri calciatori professionisti e apprendisti prof non inseriti nella “Lista Calciatori settori giovanili” di cui al Regolamento minutaggio (“Calciatori” o singolarmente “Calciatore”) emolumenti e corrispettivi, così come individuati al precedente art. 1.5 (di seguito, con riferimento al rateo mensile, il/i “Corrispettivo/i”), il cui ammontare complessivo fisso mensile superi, nel corso della stagione sportiva ‘25/’26, euro 9.500,00 (euro novemilacinquecento/00), e/o il cui risultato aggregato mensile della parte fissa e variabile superi euro 13.500,00 (euro tredicimilacinquecento/00), (di seguito, secondo il contesto, il termine “Tetto Salariale” indicherà indistintamente queste cifre o, per brevità, l’intera disposizione di cui al presente articolo) saranno tenute al versamento di una sanzione pecuniaria nella misura, nei limiti e alle condizioni di cui alle disposizioni che seguono.
Fermo quanto precede, i contratti di prestazione sportiva sottoscritti nel corso della campagna trasferimenti estiva o invernale da Calciatori che, al termine dello stesso periodo di campagna, non risultino più tesserati per la società firmataria del contratto medesimo, non saranno soggetti al Tetto Salariale.
Norma transitoria
Non saranno sottoposti al Tetto Salariale:
- gli accordi preliminari ex art. 95 bis, comma 2, lett. b NOIF sottoscritti prima del 10 giugno 2025 e destinati ad avere effetti dal 1° luglio 2025;
- i prolungamenti di contratto conseguenti all’esercizio di un obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3bis NOIF, con riferimento ad operazioni già depositate alla data del 10 giugno 2025;
- i prolungamenti o le variazioni di contratti di prestazione sportiva conseguenti all’avveramento di condizione sospensiva con riferimento a accordi già depositati alla data del 10 giugno 2025.
2.2. Ai fini del calcolo del Corrispettivo soggetto al Tetto Salariale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1.6, 1.7 e 1.8.
2.3. Fermo restando quanto previsto all’art. 1.6, ai fini dell’applicazione del Tetto Salariale si tiene conto dei premi pattuiti, indipendentemente dal conseguimento del diritto alla loro corresponsione.
2.4. Nel mese di inizio e/o cessazione del rapporto contrattuale di prestazione sportiva il Tetto Salariale sarà ridotto in misura proporzionale ai giorni di efficacia del contratto nel mese di riferimento.
2.5. Condizione di applicabilità del Tetto Salariale. Non si darà luogo all’irrogazione della sanzione pecuniaria a seguito del superamento del Tetto Salariale con riferimento a uno o più contratti di Calciatori qualora non risulti superato, nel mese corrispondente, il Rapporto Em/VPm.
2.6. Misura della sanzione. Ogni qualvolta si verifichi il superamento del Rapporto Em/VPm in occasione del monitoraggio effettuato ai sensi dell’art. 1.13 che precede, saranno sottoposti a verifica da parte della Lega i singoli contratti di prestazione sportiva soggetti al Tetto Salariale. Con riferimento a ciascun contratto oggetto di verifica, ogni qualvolta lo stesso superi il Tetto Salariale (lo “Sforamento TS”, complessivamente gli “Sforamenti TS”) nella mensilità in cui la società sportiva abbia evidenziato lo Sforamento Netto, a quest’ultima sarà irrogata dalla Lega una sanzione pecuniaria progressiva pari al:
- 30% dello Sforamento TS, qualora lo stesso sia inferiore o uguale ad euro 2.000,00 (euro duemila/00);
- 60% dello Sforamento TS, qualora lo stesso sia superiore ad euro 2.000,00 (euro duemila/00) e inferiore o uguale ad euro 4.000,00 (euro quattromila/00); - 100% dello Sforamento TS, qualora lo stesso sia superiore ad euro 4.000,00 (euro quattromila/00).
2.7. Qualora relativamente ad un singolo contratto oggetto di verifica sia superato il Tetto Salariale con riferimento sia all’ammontare del Corrispettivo fisso che del Corrispettivo aggregato della parte fissa e variabile, ai fini del calcolo della sanzione di cui al punto che precede si prenderà in considerazione esclusivamente lo Sforamento TS di importo maggiore fra quello relativo al Corrispettivo fisso e quello di cui al Corrispettivo aggregato della parte fissa e variabile.
2.8. In ogni caso, l’importo complessivo delle sanzioni riferite agli Sforamenti TS di uno o più contratti di Calciatori non potrà superare la sommatoria delle sanzioni irrogate alla società sportiva in occasione delle Verifiche di cui all’art.1.20; le sanzioni riferite agli Sforamenti TS di uno o più contratti di Calciatori si cumulano con quelle irrogate alla società sportiva in occasione delle verifiche di cui all’art.1.20.
2.9. Il provvedimento della Lega, una volta comunicato via pec alla società, è immediatamente esecutivo e l’importo della sanzione pecuniaria sarà immediatamente iscritto a debito della società sportiva sulla rispettiva scheda conto campionato.
2.10. La provvista generata da tutte le sanzioni previste nelle presenti disposizioni sarà integralmente destinata ad alimentare il “Fondo Salary Cap”, da costituirsi con delibera del Consiglio Direttivo della Lega.
3. DISPOSIZIONI GENERALI
3.1. Casi non previsti. Resta inteso che, considerata la ratio del Salary Cap collettivo relativo e del Tetto Salariale, nonché delle regole qui previste per renderlo applicabile, le società saranno tenute a evitare modus operandi e previsioni contrattuali tesi ad aggirare lo spirito delle presenti norme, pur rispettandone formalmente il dettato.
3.2. Nei casi non disciplinati ed in quelli non risolvibili con la diretta applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, le società accettano fin d’ora che ogni decisione venga rimessa all’esclusiva competenza del Consiglio Direttivo della Lega.
4. DISPOSIZIONE FINALE
4.1 Le disposizioni sanzionatorie previste nel presente regolamento si applicheranno a partire dalla stagione sportiva 2026/2027.
