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Serie B, il Giudice Sportivo: due turni per Biasci, uno per Andreoni. Multe a 2 club

Serie B, il Giudice Sportivo: due turni per Biasci, uno per Andreoni. Multe a 2 clubTUTTO mercato WEB
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ieri alle 17:08Serie B
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali delle semifinali di ritorno, ha squalificato per due giornate l’attaccante del Catanzaro Tommaso Biasci “per avere, al 41° del secondo tempo, colpito un calciatore avversario con una manata all'addome”. Una giornata di stop invece per Cristian Andreoni della Juve Stabia. Entrambi i giocatori sconteranno la squalifica nella prossima stagione.

Fermato per un turno anche il tecnico della Juve Stabia Guido Pagliuca "per avere, al 17° del secondo tempo, assunto reiteratamente un atteggiamento irridente nei confronti del Direttore di gara".

Queste invece le decisioni in merito ai club:
“Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei play-off semifinali ritorno sostenitori delle Società Catanzaro, Cremonese, Juve Stabia e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 15° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

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