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Play out Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Costantino, altri due fermati per un turno

Play out Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Costantino, altri due fermati per un turnoTUTTO mercato WEB
© foto di Ufficio Stampa Monterosi FC
ieri alle 20:49Serie C
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dei play out, ha squalificato per tre giornate – che saranno scontate nel prossimo campionato – il calciatore dell’ACR Messina Rocco Costantino “per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza la contesa del pallone, lo colpiva con una gomitata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

Fermati invece per un turno due calciatori del Foggia: Simone Tascone e Davide Mazzocco. Anche loro sconteranno la giornata di stop nella prossima stagione.

Di seguito le multe alle varie società:
AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 30° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua da mezzo litro semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 24° e al 31° minuto del secondo tempo, e al termine della gara, quattro petardi di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato tre bottigliette di plastica da mezzo litro semipiene sul terreno di gioco, di cui una durante la fase di riscaldamento e un'altra al 1° minuto del tempo, senza conseguenze;
4. lanciato, al termine della gara, un fumogeno e cinque petardi di elevata intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
5. lanciato, al termine della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell’avere (dieci dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord), al termine della gara, scavalcato la recinzione ed essere entrati nel recinto di gioco per chiedere la maglia ai giocatori della propria squadra mentre festeggiavano la vittoria.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 12° minuto del primo tempo e al 36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato ripetuto, in entrambe le circostanze per due volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 
1. nell’aver lanciato, al 15° minuto del secondo tempo, due tappi di plastica sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. al 20° minuto del secondo tempo, una bottiglia di plastica semipiena, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. nell’essere i suoi sostenitori (circa cinquecento) entrati nel recinto di gioco per festeggiare la vittoria della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,  considerato che per le condotte sub B) non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00
LUCCHESE per avere i suoi raccattapalle, dal 44° minuto del secondo tempo al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto, ritardando
volontariamente la consegna dei palloni così provocando ritardi nella ripresa del gioco.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua antisportività (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c).
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori si erano avvicinati sotto la Curva, un accendino in direzione degli stessi che colpiva all’occhio il calciatore SIG. PALAZZI ANDREA procurandogli un trauma perioculare.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta posta in essere, e considerato che la condotta è stata posta in essere nei confronti dei propri tesserati (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
SPAL per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
CALDIERO TERME per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Trevisan Ospiti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

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