Serie C, il Giudice Sportivo: sette calciatori fermati per un turno. Multa salata all'Olbia
Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno e in vista dei recuperi del tre aprile (Triestina-Atalanta U23 nel Girone A, Juventus NG-Entella e Rimini-Olbia nel Girone B), ha fermato per un turno Shaka Mawuli (Arezzo), Gianvito Misuraca e Pietro Santi (Fermana), Giovanni Bonfanti (Atalanta U23), Antonio Fiori (Mantova), Daniele Dessena (Olbia) e Filippo Oliana (Sestri Levante).
Per quanto riguarda le società mano pensante nei confronti dell’Olbia per un insulto razzista rivolto da un tifoso a un giocatore avversario. Queste le multe:
AMMENDA € 2.000,00 OLBIA per avere un suo sostenitore, posizionato all'interno del Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre alcuni giocatori della Squadra avversaria si dirigevano verso l’entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, proferito un epiteto razzista, ripetuto per due volte, nei confronti di un giocatore avversario comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità, ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28 comma 4, C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere esploso, durante la gara, dieci petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 35° minuto del primo tempo e al 37° minuto del secondo tempo, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società 198/608 sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).