Play off Serie C, il Giudice Sportivo: 2 turni per Scheffer. Fermati anche due del Crotone

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’andata dei play off, ha squalificato per due turni il centrocampista dell’Atalanta Matteo Scheffer Bracco “per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, sbracciando lo colpiva con una manata al volto con media intensità senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”. Una giornata di stop invece per Riccardo Cargnelutti e Davide Di Pasquale entrambi del Crotone.
Inibito fino al 31 luglio del 2025 il dirigente del Crotone Raffaele Vrenna “per avere, alla fine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto: 1. mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario SIG. POMPEU DA SILVA; 2. dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l’ingresso spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.)”.
Queste invece le multe per i club:
AMMENDA € 3.000,00
GIANA ERMINIO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver acceso, subito dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, un fumogeno all’interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di circa 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità per l’utilizzo delle telecamere utilizzate dal VAR; B) per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, presentandosi in ritardo per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in cumulo materiale [euro 1000 per condotta sub A) e euro 2000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., art 1.2 Regolamento Play Off e Play Out 2024/2025 (C.U. n. 286/L del 18.04.2025), valutate le modalità complessive dei fatti [ivi comprese la necessità di sospensione della gara per i fatti sub A) e la circostanza che ha determinato il ritardato inizio della gara] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 21° e al 29° minuto del secondo tempo e al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 30 secondi in entrambe le circostanze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r., Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
