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Giudice Sportivo: 2.000€ di multa per Padova e Torres. Ammende per altri tre club

Giudice Sportivo: 2.000€ di multa per Padova e Torres. Ammende per altri tre clubTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
domenica 26 maggio 2024, 19:34Serie C
di Daniel Uccellieri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 26 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25 MAGGIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare di andata del secondo Turno Nazionale dei Play Off i sostenitori delle Società AVELLINO e L.R. VICENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 2.000,00

PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, al 45° e 47° minuto del secondo tempo, tre fumogeni, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. esploso, all’ 8°minuto del primo tempo, nel proprio Settore, una bomba carta, senza conseguenze;
3. lanciato, al 45° e 46° minuto del secondo tempo, due bombe carta nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed, r. c.c.).

TORRES
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord (cs 7 e cs 8) integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1.prima dell’inizio della gara, dieci fumogeni, nel recinto di gioco, determinando, con tale condotta, un ritardo di 5 minuti e 30 secondi nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità.
2. al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3 al 20° minuto del primo tempo, un fumogeno, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. al 5° e 6° minuto del secondo tempo, due fumogeni, nel recinto di gioco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d’acqua che cadeva a circa tre metri da loro e una moneta che cadeva tra i giocatori, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. al 2° e 7°minuto del secondo tempo, due fumogeni, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 10° minuto del secondo tempo, due aste di bandiera in plastica, senza conseguenze;
3. all’ 8°, 11°, 38°, 39° e 47° minuto del secondo tempo e a fine gara, sei petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, tre fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 45° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputata la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)

GRECO ALFONSO (TORRES)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUNARI LUIGI (PADOVA)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

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