Frosinone, ricorso per annullamento relativo ai premi relativi a tre calciatori

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Frosinone Calcio S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché della S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 31 luglio 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 5 agosto 2025 (Decisione/0016/CFA-2025-2026), con la quale sono stati parzialmente accolti, con esclusivo riferimento al capo relativo alle spese, i reclami promossi dal Frosinone Calcio S.r.l. avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 0028/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, n. 0027/TFNSVE-2024-2025, notificata il 27 giugno 2025, e n. 0029/TFNSVE-2024-2025, notificata il 30 giugno 2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, con riferimento ai premi relativi ai calciatori Davide Aldo Antonelli, Mattia Frara e Manuel Ettore Minotti.
La vicenda trae origine da una scrittura privata stipulata, in data 22 settembre 2023, tra Frosinone Calcio S.r.l. e S.S.D. Accademia Frosinone S.C. S.r.l., avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra la suddetta ricorrente e l’Accademia per la gestione dell’attività sportiva-agonistica di giovani calciatori, tra i 5 e i 17 anni di età, per la stagione 2023-2024.
La ricorrente, Frosinone Calcio S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia dello Sport, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0016/CFA-2025-2026 della CFA FIGC del 5 agosto 2025 (Registro procedimenti riuniti nn. 0003/CFA/2025-2026, 0004/CFA/2025-2026, 0005/CFA/2025-2026), emessa in parziale accoglimento dei reclami promossi avverso le decisioni del TFN-SVE n. 0027-28-29/TFNSVE-2024-2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione n. 0016/CFA2025-2026 della CFA FIGC del 5 agosto 2025, emessa in parziale accoglimento dei reclami promossi avverso le decisioni del TFN-SVE n. 0027-28-29/TFNSVE-2024-2025, confermative delle delibere pubblicate sul C.U. n. 10/E del 15 maggio 2025 e delle relative determinazioni prot. 50-27540 della Commissione Premi c/o FIGC, e di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.
