Ternana, multa di 5.000 euro e tre mesi di inibizione per l'ex presidente D'Alessandro

Ternana multata per cinquemila euro e inibizione per tre mesi per l'ex presidente Stefano D'Alessandro. Questa la sanzione comminata dalla Figc in merito al procedimento che riguardava la consegna dei documenti fuori dalla data di scadenza, dopo l'acquisizione della società da parte dello stesso D'Alessandro. Questo il comunicato con la sanzione:
"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 43 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Stefano D’ALESSANDRO, e della società TERNANA CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
Stefano D’ALESSANDRO, in qualità di acquirente la società N21 Holding S.r.l., società controllante il 95% del capitale sociale della Ternana Calcio S.p.a., con atto del 25 settembre 2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato entro il termine di 15 giorni stabilito all’art. 20bis, comma 7, delle NOIF, ma in data 22 novembre 2024, entro il temine del soccorso istruttorio, parte della documentazione inerente i requisiti di solidità finanziaria, e segnatamente l’attribuzione di un’idonea classe di merito creditizio;
TERNANA CALCIO S.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
⋅ Sig. Stefano D’ALESSANDRO,
⋅ Società TERNANA CALCIO S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Stefano D’Alessandro;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
⋅ 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano D’ALESSANDRO,
⋅ € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società TERNANA CALCIO S.r.l.".
