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Serie C, il Giudice Sportivo: 9 giocatori fermati per un turno. Multe a 5 società

Serie C, il Giudice Sportivo: 9 giocatori fermati per un turno. Multe a 5 societàTUTTO mercato WEB
© foto di Luca Bargellini
lunedì 12 febbraio 2024, 12:56Serie C
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo della Serie C, in base alle risultanze arbitrali della scorsa giornata (con l’eccezione del posticipo fra Crotone e Benevento di questa sera), ha comunicato le sue decisioni in merito alle squalifiche in vista del turno infrasettimanale.

Fermati per un turno Patrik Peda della SPAL, Maguette Fall della Giana Erminio e Davide Munari dell’Albinoleffe, tutti espulsi nell’ultimo turno. Fra i non espulsi invece un turno per : Eros Pisano (Lumezzane), Simone Trimboli (Mantova), Filippo Lorenzini (Novara), Michael Liguori (Padova), Gianfilippo Felicioli (Pergolettese), Riccardo Brosco (Pescara).

Per quanto riguarda le società invece sono arrivate multe per cinque di esse. Di seguito i dettagli:

AMMENDA € 1.200,00 RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. durante la fase di riscaldamento, un fumogeno nel recinto di gioco; 2. durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco; 3. al 32° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco; 4. all’8° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco; 5. al 27° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00 CESENA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la fase di riscaldamento, un petardo di forte intensità nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose, considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara durante il saluto della Squadra, un fumogeno nel recinto di gioco in direzione dei giocatori della loro Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le 148/456 modalità complessive dei fatti, in particolare che il lancio è stato effettuato contro la Società di appartenenza, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 AREZZO per avere l’85% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, intonato, al 45° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato un porta salviette posto nei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.

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