Serie C, il Giudice Sportivo sulla Coppa: due giornate a Gigli. Una per Barlocco e Amaradio

Il Giudice Sportivo di Serie C ha pubblicato il comunicato relativo alle sue decisioni, in base alle risultanze arbitrali del primo turno di Coppa Italia Serie C. Per quanto riguarda i calciatori due turni di squalifica per Nicolò Gigli dell’Arezzo “per avere, al 34° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina uscendo dall’area tecnica e proferendo parole irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva; r. IV Ufficiale)”, fermati invece per una giornata Sergio Barlocco del Trento e Luca Amaradio della Juventus Next Gen. Fermato per due turni anche il tecnico dell’Ascoli Francesco Tomei.
Per quanto riguarda i dirigenti invece stop per Mauro Meluso e Daniele Faggiano:
“INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 SETTEMBRE 2025 MELUSO MAURO (PERUGIA) per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 AGOSTO 2025 FAGGIANO DANIELE (SALERNITANA) per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a gioco fermo, usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina avversaria avvicinandosi all’Allenatore avversario Sig. CONTE MIRKO con atteggiamento aggressivo e provocatorio così creando un clima di tensione. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta”.
Per quanto riguarda le società invece queste sono le multe comminate dal Giudice Sportivo:
AMMENDA € 800,00 FOGGIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.). SIRACUSA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 400,00 LECCO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, per consentire la riparazione di una rete della porta nella quale era presente un buco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate 6/15 le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00 MONOPOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 45° minuto del primo tempo, e al 9° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto nella prima circostanza per cinque volte e nella seconda per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 22° minuto del primo tempo, e al 22° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le occasioni, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta”.
