Serie C, il Giudice Sportivo: dal Rimini al Cittadella, sono otto le società multate

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha multato otto società. Queste le ammende nel dettaglio e le motivazioni:
AMMENDA € 1.300,00
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi e due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.000,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest Ospiti, consistititi nell’aver lanciato: 1. al 15° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, provocando una bruciatura alla pista di atletica e un danno ad un cartellone pubblicitario; 2. durante la gara, due petardi e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento della pista di atletica e del cartellone pubblicitario, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 900,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, consistiti nell’aver lanciato, al 6° minuto del secondo tempo, un petardo nel 24/107 recinto di gioco provocando la bruciatura del manto erboso sintetico. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 500,00
PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere danneggiato una delle porte dei servizi igienici posti all’interno degli spogliatoi ospiti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 200,00
ASCOLI per avere, alcuni dei suoi sostenitori (60%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15°, al 65°, al 67° e al 90° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). GUBBIO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, durante la gara, esploso nel proprio Settore due petardi, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta.
AMMENDA € 100,00
CITTADELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per 24/108 fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la modesta entità dei danni provocati, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
