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Serie C, il Giudice Sportivo: dieci giocatori fermati per un turno dopo i posticipi

Serie C, il Giudice Sportivo: dieci giocatori fermati per un turno dopo i posticipiTUTTO mercato WEB
martedì 20 febbraio 2024, 19:19Serie C
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze delle gare giocate ieri, ha emesso il comunicato con le proprie decisioni

GARE DEL 19 FEBBRAIO 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO e CASERTANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; 163/510 -considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00 CASERTANA A) per avere i propri sostenitori lanciato durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco di cui uno causava il danneggiamento del manto erboso in prossimità della bandierina del calcio d’angolo; B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 700,00 BRINDISI A) per avere i suoi sostenitori lanciato, a fine partita, due bottigliette d’acqua semipiene sul terreno di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, puntato un raggio laser di colore verde all’indirizzo dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che il mancato funzionamento dell’impianto audio non consentiva l’effettuazione del relativo annuncio, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MERCATI ALESSANDRO (GUBBIO)
SBRAGA ANDREA (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
PALMIERO LUCA (AVELLINO)
MONTI NICCOLO (BRINDISI)
MORA LUCA (FIORENZUOLA)
CASOLARI FEDERICO (GUBBIO)
SAPORITI EDOARDO (POTENZA)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
FUSCO FRANCESCO (SORRENTO)
DI MARCO TOMMASO (VIRTUS FRANCAVILLA)

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