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La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti

La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 puntiTUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:04Serie C
Daniel Uccellieri

La Triestina ricorre contro la FIGC per la conferma della penalizzazione di 13 punti. Di seguito il comunicato pubblicato dal CONI:

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 20 ottobre 2025 (Registro procedimenti n. 0030/CFA/2025-2026) e, quanto alle motivazioni, il 29 ottobre 2025 (Decisione/0039/CFA-2025-2026), con cui è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC, n. 0052/TFNSD-2025-2026, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 16 settembre 2025, e, quanto alle motivazioni, il successivo 19 settembre 2025, con la quale è stata irrogata, a carico della U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 13 punti in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

La vicenda trae origine dai deferimenti, preliminarmente riuniti, n. 3087/94pf25-26/GC/pe e n. 3101/96pf25-26/GC/pe, depositati il 31 luglio 2025, spiccati dal Procuratore Federale FIGC nei confronti, tra gli altri, della società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sebastiano Stella, Amministratore Delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza; nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della FIGC n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I), par. IX), lett. A), punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10 gennaio 2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) e VI), punto 1), lett. e), delle NOIF, in ordine alle irregolarità riscontrate con riferimento agli adempimenti previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale e dalle NOIF.

La Società ricorrente, U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:

- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione n. 0039/CFA-2025-2026 della CFA, Sezioni Unite, FIGC, con cui è stato rigettato il reclamo avverso la decisione n. 0052/TFNSD2025-2026, con il quale il TFN, Sezione Disciplinare, FIGC ha comminato nei suoi confronti la sanzione di 13 punti di penalizzazione e, per l’effetto, di ridurre la sanzione irrogata nella misura minima ritenuta di giustizia e, comunque, non superiore a 6 punti di penalizzazione;

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della CFA, Sezioni Unite, FIGC, n. 0039/CFA-2025-2026, con cui è stato rigettato il reclamo avverso la decisione n. 0052/TFNSD-2025-2026 del 19 settembre 2025, con la quale il TFN, Sezione Disciplinare, FIGC ha comminato, nei confronti della ripetuta società, la sanzione di 13 punti di penalizzazione e, per l’effetto, di rimettere il procedimento al predetto organo di giustizia federale, affinché decida, in diversa composizione, in applicazione del principio di diritto che verrà enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport.

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