Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli e De Giorgio
Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha comunicato le sue decisioni relative al Girone C che tornerà in campo domani per il turno infrasettimanale.
Squalificato per tre giornate Yuri Rocchetti del Potenza “ A) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, entrava sul terreno di gioco colpendolo con una spinta a due mani al petto, facendolo cadere a terra; - si legge nel comunicato - B) per avere, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, subito dopo aver colpito l’avversario, tornava a sedersi in panchina e, alla richiesta dell’Arbitro di alzarsi per la notifica del provvedimento di espulsione, si rifiutava di ottemperare. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e dall’altra che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco (calciatore di riserva)”.
Due giornate invece per Carmelo Limonelli del Siracusa “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, lo colpiva con una spinta a due mani facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto a gioco fermo e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario ostative alla ripresa del gioco”.
Mentre per un turno sono stati squalificati Gabriele Selleri e Antonios Siatounis (Potenza), Gabriele Bellodi (Picerno), Tommaso D’Orazio (Cosenza) e Mattia Novella (Crotone).
Per quanto riguarda gli allenatori invece fermato per due gare il tecnico del Potenza Pietro De Giorgio “per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, in occasione dell’espulsione del proprio calciatore ROCCHETTI YURI, sosteneva, urlando con veemenza, che il calciatore da espellere non fosse lui e indicava un altro collaboratore, così tentando di trarre in errore l’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere e la sua deprecabilità” e per una giornata Vincenzo Maiuri dell’Audace Certignola “per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 60/320 dell’Arbitro in quanto, dopo una sua decisione, entrava sul terreno di gioco e protestava platealmente gesticolando nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)”.
Per quanto riguarda i club invece queste le multe:
AMMENDA € 200,00
CASERTANA per avere, i suoi sostenitori (80% dei 531 presenti), posizionati nel Settore Distinti, intonato, al 1° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
POTENZA per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%) posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).











