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Processo plusvalenze, le motivazioni della sentenza: non esiste "un" metodo di valutazione

Processo plusvalenze, le motivazioni della sentenza: non esiste "un" metodo di valutazione
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
venerdì 22 aprile 2022, 16:54Serie A
di Andrea Losapio

"Solo poche delle cessioni esaminate dalla Procura Federale presentino quelle caratteristiche dalla stessa individuata quali sintomi di operazioni "sviate" e finanziariamente "fittizie". Indubbiamente, tali cessioni destavano e destano sospetto, che tuttavia non attinge la soglia della ragionevole certezza, data da
indizi gravi, concordanti e plurimi, così come già ritenuto in passato".

Con queste parole il Tribunale Federale Nazionale giustifica il proscioglimento per il caso plusvalenze, adottando il più classico dei discorsi in tema: non è possibile avere un risultato oggettivo. In seconda battuta il TFN parla del metodo di valutazione adottato della Procura Federale, che può essere uno, ma non "il" metodo. Questo perché Transfermarkt è un sito privato, "privo di riconoscimento ufficiale anche e soprattutto da parte degli organismi calcistici internazionali e nazionali, influenzato da valutazioni di soggetti privati meri utenti del sito stesso. Emblematico, a tale proposito, è il caso del calciatore Gianluca Caprari, citato dalla difesa della Delfino Pescara 1936 Spa, la cui valutazione sul sito, alla luce di una mail inviata dal di lui agente sportivo, nel volgere di breve termine è stata consistentemente elevata".

"In sostanza, il Tribunale ritiene che non esista o sia concretamente irrealizzabile “il” metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore. Tale valore è dato e nasce in un libero mercato, peraltro caratterizzato dalla necessità della contemporanea concorde volontà delle due società e del calciatore interessato. E non è un caso che nella stessa Relazione dell’attività inquirente si faccia riferimento alla difficoltà di individuazione del fair value perché non assistito da un adeguato livello di elaborazione scientifico [...] Il valore di mercato di un diritto alle prestazioni di un calciatore rappresenta il valore pagato dalla società acquirente al termine di una contrattazione libera, reale ed effettiva di quel diritto sul mercato di riferimento".

Per concludere, il TFN spiega come non sia di a capo della Procura Federale scegliere un metodo di valutazione. "De iure condendo, si potrebbe pure pensare alla fissazione di criteri valutativi che individuino un “range” di valore, all’interno del quale vada fissato il corrispettivo della cessione/acquisizione. Ma a ciò non potrebbe che provvedere la FIFA, trattandosi di disciplina sovranazionale e mondiale.Una volta ritenuto non utilizzabile il metodo di valutazione posto dalla Procura Federale a fondamento del deferimento e in assenza di una disposizione generale regolatrice, consegue che le cessioni oggetto del deferimento stesso non possono costituire illecito disciplinare.

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