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Serie B, giudice sportivo: 17mila euro di multa al Venezia, 15 allo Spezia e 10 alla Ternana

Serie B, giudice sportivo: 17mila euro di multa al Venezia, 15 allo Spezia e 10 alla Ternana TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
sabato 11 maggio 2024, 18:34Serie B

Archiviata la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B, con le promozioni di Como e Parma in A e le retrocessioni in C di Ascoli, Feralpisalò e Lecco, sono stare rese note le decisioni del giudice sportivo, in vista poi di playoff e playout. Oltre alla parte di campo, di particolare rilievo le multe (anche pesanti) inflitte a diversi club.
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione dell’11 maggio 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT
Gare del 10 maggio 2024 - Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA'
Ammenda di € 17.000,00:
alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara ed al termine della stessa, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcuni fumogeni costringendo l'Arbitro, al 10° del primo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara, ed alcuni petardi uno dei quali feriva leggermente il Responsabile dell'Ordine Pubblico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni costringendo l'Arbitro, al 15° del secondo tempo, ad interrompere momentaneamente la gara; per avere inoltre, al 45° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dei sostenitori della squadra avversari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, durante il minuto di silenzio, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni e due petardi uno dei quali feriva leggermente una persona posizionata a bordo campo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi ad alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni ed alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PARMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco cinque fumogeni causando, in un'occasione, la momentanea interruzione della gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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