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Serie B, il Giudice Sportivo: in 15 fermati per un turno. Ben tre sono del Catanzaro

Serie B, il Giudice Sportivo: in 15 fermati per un turno. Ben tre sono del CatanzaroTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
lunedì 26 febbraio 2024, 12:58Serie B
di Tommaso Maschio

Il Giudice Sportivo, in base alle risultanze della settima giornata di ritorno di Serie B, ha fermato per un turno 15 calciatori. Si tratta di Iva Gelasvili e Salvatore Elia dello Spezia, Leonardo Sernicola e Michele Castagnetti della Cremonese, Tommaso Biasci, Davide Veroli e Stefano Scognamillo del Catanzaro, Matteo Cotali del Modena, Nahuel Estevez del Parma, Alessandro Fontanarosa del Cosenza, Marius Marin del Pisa, Fabrizio Paghera del Brescia, Petar Stojanovic della Sampdoria e Francesco Zampano del Venezia.

Un turno di stop anche per il tecnico dell’Ascoli Fabrizio Castori “ per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.

Per quanto riguarda le società invece:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Feralpisalò, Modena, Reggiana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco numerosi fumogeni e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

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