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Giudice sportivo, ammende per sette società: multa da 10.000 euro al Napoli

Giudice sportivo, ammende per sette società: multa da 10.000 euro al Napoli TUTTOmercatoWEB
© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
martedì 9 gennaio 2024, 16:00Serie A

Il giudice sportivo della Serie A ha comminato ammende a Napoli, Torino, Bologna, Genoa, Lecce, Fiorentina e Roma. Questo il dettaglio.

- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 21° ed al 24° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni per complessivi tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, indirizzato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo ad alcuni bicchieri di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.

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