Serie C, il Giudice Sportivo in vista dei recupero: 3 giornate a Toscano, 2 a Beati
In vista delle gare di recupero Inter U23-Scafatese (Girone C) e Atalanta U23-Vis Pesaro (Girone B) di Serie C, il Giudice Sportivo ha adottato le seguenti disposizioni:
Squalifica per tre giornate nei confronti di Marco Toscano della Scafatese “per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre si trovava a terra e senza alcuna possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti espositi nella zona dei genitali, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco”.
Squalifica per due giornate nei confronti del tecnico dell’Atalanta U23 Nicola Beati “per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna arbitrale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva ripetutamente dall’area tecnica per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.”.
AMMENDA € 300,00
VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 35° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
BARLETTA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 200 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 18° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).






