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Serie C, stangato Felici in casa Triestina. Un turno a Pancaro: le decisioni del Giudice Sportivo

Serie C, stangato Felici in casa Triestina. Un turno a Pancaro: le decisioni del Giudice SportivoTUTTO mercato WEB
giovedì 1 dicembre 2022, 21:04Serie C
di Ivan Cardia

Il Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1° dicembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

FELICI MATTIA (TRIESTINA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, avvicinandosi allo stesso e spingendolo con un braccio sul petto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b) C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BUSO’ NICOLO’ (LECCO)

BUSSAGLIA ANDREA (MONOPOLI)

SIMERI SIMONE (MONOPOLI)

ARTIOLI FEDERICO (PERGOLETTESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)

MORA LUCA (PESCARA)

SALINES EMMANUELE (FERALPISALO’)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)

PATIERNO FRANCESCO COSIMO (VIRTUS FRANCAVILLA)

NUNZIANTE CHRISTIAN (GELBISON)



DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

ARMINI NICOLO’ (POTENZA)

ZANON SIMONE (SANGIULIANO)

SOCIETÀ

AMMENDA

€ 1.500,00 AUDACE CERIGNOLA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’aver fatto esplodere, al 14° minuto circa del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, un petardo di elevata potenza che danneggiava un pannello LED dei cartelloni pubblicitari (documentazione fotografica acquisita); 2. nell'aver lanciato, al 93° minuto circa, un fumogeno nel recinto di gioco; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici del settore ospiti (documentazione fotografica acquisita). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc. Fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento se richiesto).
€ 1.500,00 TURRIS A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, all'11° minuto circa, nel settore loro riservato un petardo; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto del secondo tempo, bottigliette vuote di plastica verso i calciatori del Fidelis Andria mentre 103/306 effettuavano il riscaldamento, colpendo con una bottiglina uno di essi alla testa, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.
€ 1.000,00 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere tre petardi all'interno del proprio settore: uno nel corso del primo tempo, al 13° minuto circa; due nel corso del secondo tempo, rispettivamente al 48° e al 51° minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose. € 1.000,00 CATANZARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nella curva denominata "Massimo Capraro", integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’interno del recinto di gioco, sei confezioni di caffè Borghetti e tre bicchieri vuoti da 1/2 litro, non provocando danni a cose o persone. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.)., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose.
€ 1.000,00 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere otto petardi, tutti ad inizio gara: 6 nel proprio settore, 2 nel recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S. (r. proc.fed., r. c.c.), valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose.
€ 500,00 LECCO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore denominato "Curva Nord", intonato, all'8° del secondo tempo, due differenti cori oltraggiosi nei confronti del Direttore di gara ripetuti tre volte ciascuno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art, 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
€ 500,00 SANGIULIANO per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi della Quaterna Arbitrale al termine della gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (rapporto arbitrale).
€ 300,00 MANTOVA per avere i suoi sostenitori occupanti la "curva Te" intonato, al 39° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetendoli due volte per circa venti secondi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 DICEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

LOVISA MATTEO (PORDENONE) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole lesive della sua capacità e per aver, in seguito alla notifica dell’espulsione, rivolto allo stesso una frase ingiuriosa e pronunciato una frase blasfema. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S. C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 DICEMBRE 2022 ED EURO 500 DI AMMENDA

FERRETTI ANDREA (FERALPISALÒ) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e proferiva al suo indirizzo parole irrispettose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

 ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

BOLSI MARCO (SANGIULIANO) per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina e proferiva al suo indirizzo frasi ingiuriose. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).
VERDINI DIEGO (SANGIULIANO) per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, pronunciando al suo indirizzo parole irrispettose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).
DE GIORGI NICOLÒ (TRIESTINA) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una decisione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANCARO GIUSEPPE (MONOPOLI) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una decisione di quest’ultimo rivolgendogli frasi offensive. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV uff.).

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