Trapani, il Giudice Sportivo chiude per un turno la Curva Locali del 'Provinciale'
Mano pesante del Giudice Sportivo di Serie C nei confronti del Trapani dopo quanto accaduto a cornice della vittoria contro il Sorrento. Ecco, di seguito, la nota ufficiale appena diffusa:
Il Giudice Sportivo, ritenuto che dai referti acquisiti agli atti (referto Arbitrale, r. proc. fed.) risulta quanto segue:
1. I sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locale, hanno lanciato, al 16° minuto del primo tempo, circa dieci petardi sul terreno di gioco che esplodevano all’interno dell’area di rigore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa nove minuti e provocando bruciature del manto erboso. Durante l’interruzione si è reso necessario effettuare i prescritti annunci antiviolenza.
2. Dalla relazione della Procura Federale è emerso, altresì, che la Società Trapani non ha assicurato la presenza degli Steward nel predetto Settore che, pertanto, era assolutamente privo di tale servizio.
3. Infine, i sostenitori della Società Trapani, posizionati nel Settore Curva Locali, durante il minuto di raccoglimento in memoria del Presidente Rocco Commisso, hanno intonato cori. Ritenuto che i fatti sopra indicati sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e integrano atti violenti commessi dai suoi sostenitori costituenti pericolo per l’incolumità pubblica e che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per nove minuti, hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati ed hanno provocato danni al manto erboso.
Visti gli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuto che, nella graduazione delle sanzioni previste dal combinato disposto di cui agli artt. 26 e 8 C.G.S sia equo irrogare la sanzione di un'ammenda e dell'obbligo di disputare la gara con uno o più Settori privi di spettatori, P.Q.M. delibera di sanzionare la Società TRAPANI con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Locali, privo di spettatori e con l’irrogazione di Euro 2.000,00 di AMMENDA.
Si precisa che la gara casalinga da disputare con il Settore Curva Locali priva di spettatori inflitta alla Società Trapani, dovrà essere scontata in Campionato con decorrenza dalla seconda giornata casalinga di Campionato successiva alla data di pubblicazione della presente decisione al fine di consentire l’attuazione delle necessarie misure organizzative (r. 54/281 Arbitrale, r. proc. fed.).











