Presunti cori discriminatori a Yeboah. Chiesto un supplemento d’indagine su Avellino-Venezia
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. AVELLINO – Soc. VENEZIA
Il Giudice Sportivo, letto il Referto arbitrale, ritiene necessario che venga inviata, a cura della Procura federale, acquisiti eventuali elementi anche dai responsabili dell’Ordine pubblico, una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine ai fatti denunciati, al 47° del secondo tempo, dal calciatore della Soc. Venezia John Yeboah in relazione ai cori insultanti e discriminatori a lui rivolti da alcuni sostenitori della Soc. Avellino.
SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata andata i sostenitori delle Società Avellino, Carrarese, Padova, Sampdoria, Venezia e Virtus Entella hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, tra il 5° e l'8° minuto del primo tempo, lanciato otto fumogeni sul terreno di giuoco costringendo il Direttore di gara, in due occasioni, ad interrompere il giuoco per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, al 3° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato un contenitore di cartone sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta d'acqua sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.











