Serie B, il Giudice Sportivo: squalifica di una giornata per Cicconi e Giunti
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato due giocatori entrambi per un turno. Si tratta di Manuel Cicconi della Sampdoria e Giovanni Giunti del Padova.
Le multe ai club
Il Giudice Sportivo ha poi comunicato le multe ai vari club: “Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata i sostenitori delle Società Arezzo, Avellino, Hellas Verona, Modena, Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - si legge nel comunicato - considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.
Ammenda di € 5.000,00:
alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dei calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e d) CGS.
Ammenda di € 4.000,00:
alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 47° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa trenta secondi per permetterne la rimozione; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00:
alla Soc. AVELLINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00:
alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00:
alla Soc. MODENA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00:
alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.






