Serie C, Giudice Sportivo: 4 mister squalificati, tra loro anche Javorcic e Tesser
In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari relative a dirigenti e allenatori:
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 200:
MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO) per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, pronunciando verso di lui una frase provocatoria. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 200:
STRAMARE ANDREA (PRO PATRIA) per avere, al 32°minuto del primo tempo, fatto accesso sul terreno di gioco senza essere inserito in distinta gara né essere riportato nell'elenco fornito dalla società ospitata. 280/707 Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA:
NICOLA BARASSO (PIACENZA) per avere, al 1°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
TESSER ATTILIO (MODENA) per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, usciva dall’area tecnica correndo e gesticolando verso l’assistente arbitrale n. 1 per protestare nei confronti dello stesso e delle decisioni della Squadra Arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).
GAUTIERI CARMINE (AVELLINO) per avere, al 48°minuto del secondo tempo, alcune persone presenti sulla panchina, non identificate, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA:
NOVELLINO WALTER (JUVE STABIA) per avere pronunciato, al 7°, al 35°, al 43° ed al 59°minuto, quattro espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
JAVORCIC IVAN (SUDTIROL) per aver, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del Quarto Ufficiale, pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed).






